EDILIZIA: SCIA, dal 28 luglio cambia la procedura per la presentazione

Dal 28 luglio le regole relative alla procedura di presentazione della Scia, pensate sempre più nell’ottica della semplificazione amministrativa, cambiano, vediamo come in attesa dei decreti attuativi

SCIA unificataIl decreto legislativo del 30 giugno 2016, n. 126, anche conosciuto come Decreto Scia, da domani entra in vigore.

Il decreto, come si ricorda qui, disciplina i seguenti ambiti:

  • Art. 1: libertà di iniziativa privata

Il decreto, che si ricorda essere la delega al Governo in materia di attività soggette a segnalazione certificata di inizio di attività (appunto SCIA), delinea una nuova classificazione delle attività private, distinguendo tra le seguenti attività:
libere;
oggetto di procedimento di mera comunicazione;
soggette di segnalazione certificata di inizio di attività (Scia);
oggetto di silenzio assenso;
per le quali è necessario il titolo espresso.

Il decreto definisce libere tutte quelle attività non specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale o non espressamente individuate nei decreti attuativi non ancora pubblicati.

  • Art. 2: informazioni di cittadini e imprese

Il decreto stabilisce l’adozione di modelli unici e standardizzati per ogni tipologia di procedimento, per garantire maggiore efficacia nel segno della semplificazione della PA.

Questi moduli, inoltre, permettono che il cittadino, per le comunicazioni con la stessa PA, possa indicare anche un eventuale domicilio digitale.

L’amministrazione è obbligata a pubblicare sul proprio sito i modelli unici e, in attesa del completo adeguamento che dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2017, le amministrazioni devono pubblicare l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Inoltre, l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati.
Ogni ulteriore richiesta di informazioni o documenti rispetto a quelli indicati, nonché la richiesta di documenti in possesso di una pubblica amministrazione è espressamente vietata.

La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

  • Art. 3: modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo

Le modifiche possono essere così riassunte:

1) Obbligo di rilascio di una ricevuta anche telematica a seguito della presentazione di un’istanza. La ricevuta attesterà l’avvenuta presentazione e dovrà indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, oppure entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza (silenzio assenso).

2) Ciascuna amministrazione, nell’ottica della concentrazione dei regimi amministrativi, deve pubblicare sul proprio sito lo sportello unico presso il quale presentare la scia. E’ prevista anche l’istituzione di più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.

3) In caso di più istanze, anche connesse tra loro, l’interessato può presentare un’unica scia allo sportello unico, il quale provvederà a trasmettere l’istanza alle altre amministrazioni per i controlli di conformità ed esistenza dei requisiti. Al medesimo comportamento è tenuta quella PA che riceve una scia condizionata ad atti di assenso o a verifiche preventive.

(FONTE: geometra.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.