FISCO e GIURISPRUDENZA- L’Onere della Prova a carico dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e la Giurisprudenza Tributaria

Nel contesto della materia tributaria, il principio dell’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate emerge come un cardine irrinunciabile, costringendo l’amministrazione finanziaria a fornire, durante le fasi di accertamento, una valida dimostrazione dei presupposti impositivi e dell’esatta determinazione dell’imposta dovuta.

Tale principio trova solida base nell’articolo 2697 del codice civile, che enuncia la necessità di provare i fatti alla base di un diritto che si intende far valere in tribunale. Nell’ambito tributario, questa premessa è stata sottolineata con:

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 2218 del 1972: “L’amministrazione finanziaria, che contesta la dichiarazione del contribuente, è tenuta a provare la sussistenza di fatti non dichiarati o la diversa qualificazione degli stessi”.
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 22862 del 2022: “In materia tributaria, l’onere di provare gli elementi positivi che formano il reddito sono a carico dell’Agenzia delle Entrate, invece l’onere di provare gli elementi negativi che concorrono a formare lo stesso reddito sono, invece, a carico del contribuente”.
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 790/2023: “L’Agenzia delle Entrate, in presenza di dati extracontabili, ha l’onere di dimostrare che tali dati sono attendibili e che provengono da una fonte affidabile”.

Questo principio si estende anche al caso di un professionista, ponendo l’onere della prova sull’Agenzia delle Entrate. Per emettere un avviso di accertamento nei confronti di un professionista, l’ente erariale è tenuto a fornire elementi probatori sufficienti a comprovare l’omissione di dichiarazione di un reddito, la dichiarazione di un reddito inferiore a quello effettivo o l’indebito utilizzo di detrazioni o crediti d’imposta.

Le prove messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per adempiere a tale onere sono molteplici e possono essere di varia natura: documentale, testimoniale o presuntiva. Fra le prove documentali più frequentemente adoperate rientrano fatture, ricevute, documenti contabili e verbali di ispezione. Le testimonianze, invece, derivano dalle dichiarazioni di individui che sono stati testimoni o partecipi di determinati eventi. Le prove presuntive, in conclusione, scaturiscono da fatti noti, dai quali è possibile dedurre l’esistenza di altri fatti sconosciuti.

Nel caso di un professionista, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di una serie di elementi per dimostrare l’omissione di dichiarazione di un reddito, la dichiarazione di un reddito inferiore a quello effettivo o l’indebito utilizzo di detrazioni o crediti d’imposta. Tra gli elementi considerati rilevanti figurano:

  • I dati contabili del professionista, come la contabilità, i libri contabili e i registri IVA;
  • I dati extracontabili, comprendenti fatture, ricevute e documenti bancari;
  • Le dichiarazioni di terzi, quali clienti, fornitori e collaboratori del professionista;
  • Le presunzioni di legge, come la presunzione di inerenza dei costi ai ricavi o la presunzione di effettività dei ricavi.

L’omissione del principio dell’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate può condurre all’annullamento dell’avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha precisato che l’avviso di accertamento è nullo se l’amministrazione finanziaria non è in grado di fornire prove sufficienti a dimostrare la presenza dei presupposti impositivi o la corretta determinazione dell’imposta dovuta. In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate può essere chiamata a rispondere delle spese processuali.

In sintesi, il principio dell’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate costituisce un fondamento inderogabile nell’ambito della giurisprudenza tributaria. Nel caso di un professionista, l’amministrazione finanziaria deve avvalersi di elementi probatori sufficienti a dimostrare l’omissione di dichiarazione di un reddito, la dichiarazione di un reddito inferiore a quello effettivo o l’indebito utilizzo di detrazioni e crediti d’imposta.

About Mario Ferraioli 4052 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.