L’ERRORE SULLA NORMA PER LO SCARICO DI SOSTANZE PERICOLOSE

L’errore sulla legge penale non può essere invocato da chi svolge un’attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa

La Corte di Cassazione penale si è pronunciata con sentenza n. 12969/2015 sul contenuto dell’autorizzazione allo scarico che non può ritenersi esaustivo né, tanto meno, può superare o ignorare il dato normativo specifico quale è quello che impone il divieto dì scarico sul suolo del cadmio.

 Il caso

Il legale rappresentante e titolare degli scarichi di un’azienda che aveva effettuato uno scarico sul suolo di cadmio, sostanza vietata indicata al punto 2 della Tabella 5 dell’Allegato V alla Parte III D.Lgs. n. 152/2006, veniva condannato per il reato di cui all’art. 137 cit. decreto.

Contro tale pronuncia, l’interessato proponeva ricorso per cassazione argomentando che, avendo l’amministrazione provinciale debitamente autorizzato lo scarico con la sola prescrizione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4 dell’Allegato V alla Parte III, egli aveva fatto affidamento sul contenuto di questo atto, proveniente da soggetto qualificato, cadendo in un incolpevole errore sul precetto penale.

 

Cosa dice la Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile.

Premesso che l’accertamento della violazione contestata non era stato oggetto di contestazioni da parte della difesa, la Corte suprema ha ricordato, preliminarmente, che l’art. 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 originariamente sanzionava l’effettuazione dello scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati dalla Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, dalla Tabella 4 dell’Allegato V, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, con riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato V. Per il superamento anche dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella Tabella 3/A dell’Allegato V la sanzione era di maggiore entità.

Anche a seguito dei contrasti sulla corretta interpretazione della norma, il legislatore interveniva ridimensionando in modo significativo l’applicazione delle sanzioni penali, con la conseguenza che il superamento dei limiti tabellari integra ora il reato solo nel caso in cui riguardi le sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato V alla Parte III, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo.

Tra le sostanze menzionate dalla tabella sopra ricordata figura anche il cadmio, rispetto al quale, così come per le altre 17 sostanze elencate nella Tabella 5 dell’Allegato V, non è consentita l’indicazione di limiti meno restrittivi di quelli specificati, per ciò che concerne gli scarichi con recapito sul suolo, che qui interessano, dalla Tabella 4.

Correttamente perciò i giudici dell’appello avevano ritenuto ininfluente, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato, il richiamo all’atto autorizzatorio in cui si prescriveva il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4 dell’Allegato V alla Parte III, D.Lgs. n. 152/2006: la Cassazione, sul punto, ha aggiunto che «È di tutta evidenza che il contenuto dell’autorizzazione non può ritenersi esaustivo, né, tanto meno, può superare o ignorare il dato normativo specifico, quale è quello che impone il divieto di scarico sul suolo del cadmio. È poi onere specifico di colui che richiede l’autorizzazione allo scarico di indicarne le caratteristiche quantitative e qualitative e fornire ulteriori informazioni, individuate dall’art. 125, D.Lgs. n. 152/2006, che presuppongono una piena e completa conoscenza del ciclo produttivo e degli scarichi che ne derivano, così da escludere, come invece sembra sostenere il ricorrente, che il titolo abilitativo venga conseguito a seguito di una mera istanza del titolare dello scarico e non, come invece avviene, all’esito di un più complesso procedimento amministrativo».

La sentenza ha poi insistito sull’onere specifico di informazione che gravava comunque sull’imputato, escludendo la possibilità di un suo errore incolpevole: infatti,l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale non si configura quando l’agente svolge una attività in uno specifico settore, rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente.

Nel caso di specie, oltre all’onere di informazione, che la Corte del merito aveva accertato non essere stato assolto, la specificità della lavorazione effettuata e i requisiti della domanda di autorizzazione allo scarico presupponevano particolari competenze e adeguata conoscenza dell’attività svolta e delle disposizioni che la disciplinavano, cosicché l’ignoranza sui valori limite degli scarichi effettuati non poteva ritenersi in alcun modo giustificata.

La massima

In tema di rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi, il titolare di un’impresa (che scarica reflui contenenti cadmio oltre i limiti di legge) non può addure di aver agito in condizioni di incolpevole errore sul precetto sostenendo di aver fatto affidamento sul contenuto dell’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione provinciale che aveva autorizzato lo scarico con la sola prescrizione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 4 dell’Allegato V alla Parte III. È infatti onere specifico di colui che richiede l’autorizzazione allo scarico di indicarne le caratteristiche quantitative e qualitative e fornire ulteriori informazioni del ciclo produttivo e degli scarichi che ne derivano, cosicché è da escludere l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale da parte del titolare dello scarico.

Di VINCENZO PAONE

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.