PROFESSIONE: Il geometra e’ responsabile anche per lavori per cui non e’ competente.

FOTO SIMBOLICHE SUL TEMA DELLA RIFORMA DEL CATASTO (ALBERTO CATTANEO, MILANO - 2015-02-17) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Per la Cassazione e’ si, se il geometra e’ il direttore dei lavori. Si afferma la responsabilita’ anche per quei lavori per cui non vi e’ competenza

La terza sezione della Cassazione Civile, con la sentenza n. 7370 del 13 aprile scorso, afferma la responsabilità del geometra anche per lavori su cui non vi è competenza, per il fatto di essere il direttore dei lavori.

Accettando l’incarico, il professionista, si impegna a svolgere le mansioni che sono oggetto del contratto con tutta la diligenza ed i mezzi necessari per garantire la corretta esecuzione dell’opera, dove per diligenza si intende che il professionista abbia le adeguate competenze tecniche ed operative che l’opera da dirigere richiede nello specifico.

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Tra le competenze specifiche delle obbligazioni assunte dal direttore dei lavori troviamo anche l’accertamento di conformità dell’opera al progetto in ogni sua parte e l’esecuzione dei lavori in modo conforme al capitolato speciale d’appalto ed alle norme tecniche e la verifica dell’idoneità dei materiali. Oltre la completa rispondenza amministrativa dell’opera eseguita e la gestione dei documenti contabili.

Nel caso sottoposto all’attenzione delle Corte, un committente, riscontrando gravi vizi di costruzione dell’opera commissionata, aveva sospeso il pagamento e richiesto il risarcimento non solo all’impresa ma anche al direttore dei lavori, ruolo svolto da un geometra.

A nulla è valso replicare che la progettazione delle strutture in cemento armato era stata affidata ad un ingegnere e che quindi i gravi difetti non potevano essere imputati al direttore dei lavori, in quanto esorbitanti dalle competenze dei geometri.

Ciò sulla base del fatto che il direttore dei lavori, persona di fiducia del committente, ha l’obbligo di sorvegliare che le opere vengano correttamente eseguite dall’appaltatore intervenendo per tempo, anche solo per fermarne l’esecuzione,  qualora i manufatti presentino  vizi o difetti. Si lega, in tal modo la responsabilità al ruolo svolto e non già alla competenza.

Qualora la tale capacità di sorveglianza non possa esercitare, il professionista è tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare specificamente fin dall’origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.