L’avvocato non potrà più svolgere le funzioni di amministratore di condominio: le due cariche sono incompatibili.
Addio agli avvocati che si prestano a svolgere le funzioni di amministratori di condominio. È quanto prevede la nuova riforma forense approvata di recente e meglio dettagliata dal Consiglio Nazionale Forense nelle proprie f.a.q.
Il ruolo di amministratore consiste infatti nello svolgere un’altra attività di lavoro autonomo, in modo continuativo o professionale; invece la recente riforma esclude che l’avvocato possa esercitare “qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”. Dunque, non vi è modo più per l’avvocato di occuparsi di gestione di condomini.
Vengono escluse dal divieto di attività autonome continuative e professionali solo quelle di tipo scientifico, letterario, artistico e culturale, che potranno essere liberamente esercitabili dal legale.
L’avvocato potrà inoltre iscriversi nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro. (Leggepertutti.it)
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