AMBIENTE: Segatura e truciolati del legno vanno smaltiti

Gli scarti di lavorazione del legno sono rifiuti e la loro cessione per lo smaltimento deve avvenire con le dovute autorizzazioni.

smaltimento-scarti-di-legnoSegatura e truciolati del legno sono considerati, dalla legge, alla stregua di «rifiuti»; per cui il loro smaltimento può avvenire solo ad opera di soggetti muniti delle apposite autorizzazioni amministrative. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1] che, peraltro, riprende un orientamento già ribadito in passato [2].

La vicenda riguarda un uomo condannato per aver smaltito gli scarti della lavorazione del legno, come appunto segatura e truciolati, cedendoli a una ditta non autorizzata a gestire i rifiuti. L’uomo aveva pagato una ditta per disfarsi di tali residui, senza verificare se questa fosse munita delle autorizzazioni comunali alla gestione dei rifiuti.

Per smaltire la segatura ci vuole la licenza

In base alla legge è rifiuto qualsiasi cosa di cui «il detentore si disfi» oppure abbia «l’intenzione o l’obbligo di disfarsi»: proprio ciò che accade con gli scarti di lavorazione. Sta dunque all’interessato dimostrare che invece si tratta di un sottoprodotto, vale a dire che sarà utilizzato in seguito nel processo di produzione senza altri trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, e provare che l’ulteriore impiego è legale.

Dunque, l’unico modo per poter evitare il reato è di dimostrare che l’oggetto affidato alla ditta non sia un rifiuto ma un «sottoprodotto», sia cioè destinato a una ulteriore lavorazione secondo quanto chiarito dal Testo Unico sull’edilizia [3]. Senonché, chiarisce la sentenza, non è l’accordo tra due soggetti, a definire cosa si possa considerare sottoprodotto e cosa, invece, rifiuto. Quel che occorre, invece, è “verificare a monte” il rapporto tra il prodotto e il suo produttore e, soprattutto, la sua necessità o volontà di disfarsi del bene.

Le cose non cambiano neanche nel caso in cui la ditta di smaltimento abbia svolto l’incarico gratuitamente o, addirittura, abbia pagato per ottenere tale materiale perché gli attribuisce una valore economico. Bisogna invece verificare prima la volontà/necessità del produttore di disfarsene. Altrimenti si finirebbe per legittimare accordi dolosamente volti a privare il bene di una particolare qualità – quella di rifiuto, che invece gli è propria.

Pertanto, nel momento in cui un rifiuto diventa tale, il conferimento deve essere effettuato da soggetti debitamente autorizzati alla relativa gestione. La Corte ribadisce, quindi, che la segatura e il truciolato sono scarti di lavorazione e vanno trattati alla stregua di normali rifiuti, quindi smaltiti attraverso le procedure previste dalla legge, con incarico affidato a soggetti muniti delle dovute licenze. (leggepertutti)


[1] Cass. sent. n. 5442/17 del 6.02.2017.

[2] Cass. sent. n.. 51422/2014; 37208/2013; 48809/2012; 18743/2011.

[3] Art. 184-bis, Dlgs 152/2006: « . È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto».


 

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.