A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi attivi nei cantieri edili dovranno possedere la cosiddetta “patente a punti”, confermata con la pubblicazione del Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19 sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 29, comma 19, il precedente articolo 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) è stato sostituito con il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, che introduce questa innovativa misura.
Il rilascio della patente avverrà digitalmente, ed è subordinato al soddisfacimento di diversi requisiti, tra cui l’iscrizione alla camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa, il possesso di documenti di regolarità contributiva, fiscale e di valutazione dei rischi.
La patente inizierà con un punteggio di 30 crediti, consentendo l’operatività nei cantieri temporanei o mobili solo se si possiedono almeno 15 crediti.
Tuttavia, i crediti possono essere decurtati in caso di violazioni o infortuni sul luogo di lavoro, con modalità e sanzioni specificate nell’articolo.
Per reintegrare i crediti persi, è necessario frequentare corsi formativi specifici, ottenendo fino a 5 crediti per corso, fino a un massimo di 15.
Le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dalla normativa possono ottenere un incremento premiale di 5 crediti.
Le imprese con attestazione SOA non sono tenute al possesso della patente, come specificato nel comma 11.
Il mancato possesso della patente può comportare sanzioni amministrative e l’esclusione dai lavori pubblici per un periodo determinato.