SICUREZZA: Incidenti rilevanti, Direttiva SEVESO III, D.lgs. n. 105/2015

L’incidente di Seveso del 1976 ha portato a una Direttiva importante, il cui ultimo aggiornamento risale al 29 luglio 2015

seveso

Sono passati quarant’anni da quando prodotti chimici di base e prodotti farmaceutici crearono una nube tossica che fuoriuscì da un’azienda chimica nella zona della Brianza e si disperse nell’area limitrofa. Ciò causò ingenti e gravi danni non solo all’ambiente ma anche alle persone. Un vero e proprio dramma per un paese, l’Italia del 1976, impreparata a vivere e fronteggiare una simile emergenza. La mancanza di un sistema di monitoraggio degli impianti industriali più a rischio si fece sentire e l’incidente che accadde a Seveso segna uno spartiacque importante dal punto di vista della normativa, tanto che le normative comunitarie elaborate a seguito del dramma portano il suo nome: Direttiva Seveso.
La Direttiva Seveso I, direttiva n. 82/501/CEE recepita in Italia con D.P.R. n. 175/1988, fu elaborata dall’allora Comunità Economica Europea (CEE) per prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Per la prima volta, vengono imposti obblighi relativi alla valutazione dei rischi dagli scenari incidentali nelle aree potenzialmente esposte a rischio, alla predisposizione di documentazione tecnica soggetta alla verifica e approvazione da parte di organi tecnici terzi, alla definizione e verifica delle modalità di gestione delle emergenze interne ed esterne.
A distanza di quattordici anni dalla prima direttiva Seveso, alla luce dell’esperienza applicativa emersa, fu emanata la Direttiva 96/82/CE (cosiddetta “Seveso II”, recepita con D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334), che ha soprattutto modificato l’individuazione del campo di applicazione – non più basata sulla tipologia di attività considerata, bensì sulla presenza di agenti chimici pericolosi, in qualunque stabilimento siano essi impiegati, nelle quantità uguali o superiori a quelle indicate in un apposito Allegato relativamente alle varie classificazioni di rischio.
Solo nel 2015 si arriva alla Direttiva Seveso III e ce ne parlerà l’Ing. Marzio Marigo.

L’attuale D.Lgs. n. 105/2015 (Seveso III), recepimento della direttiva n. 2012/18/UE ed entrato in vigore il 29 luglio 2015, è stato elaborato in conseguenza delle seguenti motivazioni:

  • adeguamento al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche, introdotto nell’UE con il regolamento CLP;
  • predisposizione di sistemi correttivi per l’adeguamento a future classificazioni di sostanze;
  • introduzione di norme maggiormente rigorose per l’ispezione degli impianti;
  • aggiornamento e rafforzamento in materia di informazione e partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia;
  • semplificazione dell’attuazione e riduzione degli oneri amministrativi.

La Direttiva Seveso III abroga il D.Lgs. n. 334/1999, il D.Lgs. n. 238/2005 e tutti i decreti attuativi loro connessi e, in estrema sintesi, pone in capo al gestore, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto (oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l’esercizio tecnico dello stabilimento o dell’impianto stesso), l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.

Il principale motivo posto alla base dell’emanazione del D.Lgs. n. 105/2015 è connesso alla “rivoluzione” introdotta dalla nuova classificazione CLP delle sostanze pericolose che ha condotto ad una conseguente modifica e riformulazione dell’Allegato di definizione delle soglie di rischio (ora Allegato 1, D.Lgs. n. 105/2015).

La formulazione dell’Allegato 1 è suddivisa in due parti:

  • Parte 1: Categorie delle sostanze pericolose;
  • Parte 2: Sostanze pericolose specificate.

Nota: ai fini Seveso III si definiscono “sostanze pericolose” le sostanze o le miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell’Allegato 1, D.Lgs. n. 105/2015, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi.
Tale suddivisione richiama la precedente ma rivoluziona la corrispondenza tra le frasi R e la classe Seveso II. Infatti, poiché:

  • alle frasi H del CLP possono corrispondere categorie di pericolo diverse;
  • alle categorie di pericolo corrispondono soglie Seveso III differenti;
  • in presenza della medesima frase H si può rendere manifesta una differente classificazione Seveso III (Tabella 1).

 

Fig214-1

Tabella 1: Stralcio dell’Allegato 1, Parte 1, D.Lgs. n. 105/2015

Codesto problema è stato preso in carico dal JRC-IPSC dell’UE che ha elaborato un rapporto tecnico di ricerca (*) finalizzato alla creazione di un ponte, ai fini Seveso III, tra la vecchia e la nuova classificazione delle sostanze pericolose (Figura 1).

(*) Gyenes, Z. (2011). Application of GHS Substances Classification Criteria for the Identification of Seveso Establishments.

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figura 1

figura 1: Comparazione tra le proprietà tossiche delle sostanze pericolose (Gyenes, 2011)

 

Si notano due le linee continue che identificano la correlazione tra la nuova classificazione Seveso III e la vecchia Seveso II (rispettivamente per le sostanze T+ e T). Con la linea tratteggiata chiara si specifica, invece, un approccio conservativo a tale corrispondenza.

SCENARI DI INCIDENTE RILEVANTE
Gli scenari di incidente rilevante contemplati dalla Direttiva Seveso III sono i seguenti:

  • incendio;
  • esplosione;
  • rilascio.

Per ciascuno di essi l’Allegato 5, D.Lgs. n. 105/2015 associa le condizioni e i modelli sorgente cui fare riferimento per impatti esterni allo stabilimento (Tabella 2).

Scenari di incidente rilevante

Scenari di incidente rilevante

Il danno a persone o strutture è relazionabile all’effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi. Ai fini del controllo dell’urbanizzazione, si può ritenere sufficientemente accurata una trattazione semplificata, basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si assume convenzionalmente che il danno non abbia luogo, mentre al di sopra del quale si ritiene che il danno possa accadere.

(FONTE: ingegneri.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.