Appalto: committente responsabile per l’infortunio dell’operaio

 Il committente che affida la commissione di un’opera a un manovale autonomo (come nel caso in cui sia necessario provvedere a una ristrutturazione) risponde per l’infortunio occorso a quest’ultimo se prima non ha verificato l’esistenza di protezioni all’interno del cantiere o se i luoghi presentano particolari rischi. E ciò vale anche se tra i due non vi sia alcun rapporto di lavoro subordinato o se l’operaio fa parte di una squadra inviata da un’altra azienda presso la quale presta regolarmente servizio.

Non solo: la responsabilità del committente è inevitabile anche se: – il committente non ha mai interferito con lo svolgimento dei lavori, dando direttive, né autorizzando comportamenti particolarmente imprudenti; – il committente non era fisicamente presente al momento dell’incidente.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [Cass. sent. n. 34701 del 10.08.2015.] con cui ha condannato per omicidio colposo l’amministratore unico della società per la morte del muratore che, in qualità di lavoratore autonomo, svolgeva i lavori su commissione.

Secondo la Corte, infatti, il committente ha sempre un obbligo di custodia dei luoghi presso cui il manovale svolge la propria attività, dovendo attivarsi per evitare ogni fonte di potenziale danno per lo stesso.   Secondo la sentenza in commento, il fatto che a prendere contatto con i lavoratori autonomi e ad incaricarli sia una ditta esterna, non fa venire meno la responsabilità del committente: va, infatti, considerato committente, e come tale investito della posizione di garanzia, chi concepisce, progetta e finanzia un’opera.

Resta, in ogni caso, ferma la corresponsabilità dell’impresa che ha inviato i lavoratori indicandoli come idonei perché proprietari dei mezzi necessari a svolgere l’attività. La colpa del committente, tuttavia, resta per il solo fatto di aver consentito agli operai di iniziare il restauro senza prima verificare l’adozione delle misure di sicurezza.

Per esempio, sarebbe responsabile il proprietario del tetto che chieda ai muratori di salirvi per le riparazioni, non considerando le gravi lesioni sulla copertura dell’immobile, che la rendono pericolante e non calpestabile.   Non passa la tesi secondo cui l’esonero dalla responsabilità scatterebbe, per il committente, nel caso in cui, per percepire il rischio e approntare le relative precauzioni, è necessaria una specifica competenza tecnica.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.