Bonus affitti studi professionali per coronavirus, le novità

Il bonus affitti legato all’emergenza coronavirus è possibile anche per gli studi professionali. Ma a determinate condizioni. Vediamo quali.

L’articolo 28 del decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, recita: “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di  interesse  turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Bonus affitto studi professionali

Ma attezione. Secondo quanto specificato dall’articolo 28 del decreto Rilancio, infatti, per poter ottenere il credito d’imposta i soggetti interessati devono aver subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Contributo affitto studi professionali

Per poter ottenere il contributo per l’affitto degli studi professionali è necessario dunque aver registrato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e aver subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il comma 6 dell’articolo 28 del decreto Rilancio inoltre afferma che il credito d’imposta “è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Un altro punto da tenere in considerazione è infine il seguente: “Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute”. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.