Coordinatori: Dagli Ordini pronte le linee guida per l’incarico del CSE

Partendo dalla definizione di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ricavabile dall’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il contributo ha affrontato una disamina dei vari compiti del CSE come disciplinati all’art. 92 dello stesso decreto:

  1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  4. verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  6. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In particolare:

– nella prima parte del contributo – pubblicata nell’articolo “ Coordinatore alla sicurezza: compiti e limiti alle responsabilità del CSE” – si parla dei limiti alle responsabilità e dei doveri di coordinamento e di controllo del CSE con particolare riferimento all’art. 92, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico);

– nella seconda parte – pubblicata nell’articolo “ Compiti del CSE: piani di sicurezza, cooperazione e coordinamento” – l’autrice si sofferma sulla verifica e adeguamento dei piani di sicurezza e sull’organizzazione della cooperazione e coordinamento con riferimento sempre al Testo Unico e all’art 92, c.1, lett. b), c) e d);

– nella terza parte – pubblicata nell’articolo “ Compiti del CSE: la proposta e il potere di sospendere i lavori” – il contributo si sofferma sulla possibilità del CSE di proporre lasospensione dei lavori o di sospenderli direttamente, in caso di pericolo grave e imminente.

Questa ultima parte del contributo presenterà, in conclusione, alcune indicazioni operative elaborate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

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Compiti e responsabilità del CSE – quarta parte

INDICAZIONI OPERATIVE

Risulta utile, per i fini di cui al presente elaborato, riportare il contenuto di cui alle “Linee Guida per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, pubblicate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (2015).

In tale documento si legge, con estrema chiarezza e praticità, quali sono le azioni che il CSE deve porre in essere una volta che sia stato all’uopo nominato in relazione ad un determinato cantiere.

In primis, una volta ricevuta la documentazione (PSC e fascicolo), egli dovrà effettuare un sopralluogo nel sito ove si svolgerà l’attività di cantiere al fine di verificare sia la documentazione ricevuta, sia che lo stato dei luoghi non sia stato alterato rispetto a quanto riportato nei documenti.

Le Linee Guida ritengono necessario che il CSE rediga apposito verbale ogniqualvolta effettui un sopralluogo in cantiere, al fine di tenere traccia dello status riscontrato e di eventuali azioni poste in essere / da porre in essere da parte delle imprese interessate, così da dimostrare che il proprio controllo non possa definirsi meramente formale, ma concretamente finalizzato a verificare la reale tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nello svolgimento delle attività in cantiere.

Successivamente, ricevuta la documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, verificherà l’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, verificandone altresì la congruità rispetto al PSC, dandone evidenza al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle imprese interessate.

In caso contrario, sarà tenuto a richiedere che vengano apportate le necessarie modifiche / integrazioni del/i POS, che dovrà ricevere modificati prima dell’inizio dei lavori.

Prima dell’inizio dei lavori, convocherà una riunione di coordinamento preliminare, alla quale richiederà la presenza a:

  1. Direttore dei lavori;
  2. impresa affidataria / imprese esecutrici;
  3. lavoratori autonomi;
  4. eventuali ulteriori figure previste dalla normativa vigente.

Della riunione, darà comunicazione al Committente / Responsabile dei lavori, che potrà parteciparvi qualora lo ritenga necessario.

Oggetto di discussione in riunione saranno:

  1. i contenuti del PSC e del/i POS, in relazione ai quali i presenti alla riunione potranno avanzare proposte di integrazione / modifica alla luce delle attività da svolgersi in cantiere;
  2. la programmazione delle fasi esecutive delle opere da realizzare, nell’intento di evitare rischiose sovrapposizioni e di individuare le fasi più rischiose;
  3. le modalità con cui verrà attuato e garantito il coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  4. l’individuazione delle figure con compiti di primo soccorso e gestione delle emergenze.

Al termine della riunione, il CSE dovrà redigere apposito verbale, da far sottoscrivere ai presenti, ed attuare / assicurarsi che vengano attuate le eventuali attività emerse come necessarie (come, ad esempio, apportare le opportune modifiche al POS).

Il CSE dovrà convocare apposita riunione ogniqualvolta lo ritenga necessario, come, ad esempio, prima dell’inizio delle fasi delle lavorazioni ritenute più rischiose, ovvero al momento dell’ingresso di nuove imprese esecutrici in cantiere (delle imprese impegnate nelle attività di cantiere occorrerà tenere apposito elenco aggiornato).

Inoltre, il CSE verificherà che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dalla/e impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.

Per quanto concerne i sopralluoghi successivi al primo, di cui si diceva, la loro periodicità dipenderà dalle tipologie di attività effettuate e dei relativi rischi individuati.

Le Linee Guida richiamate suggeriscono che il CSE si rechi ad effettuare gli opportuni sopralluoghi in cantiere accompagnato dal capo-cantiere / preposto delle aziende esecutrici, al fine di garantire una puntuale verifica dell’applicazione delle disposizioni di cui al PSC e delle ulteriori procedure di lavoro eventualmente adottate. Tale attività potrebbe essere altresì condotta con l’ausilio di check-list.

In corso d’opera, qualora necessario, il CSE adeguerà il PSC ed il Fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. Anche i costi relativi alla sicurezza saranno oggetto di variazione in relazione a variazioni delle attività di cantiere.

Al termine dei lavori, il CSE, previo accordo con il Committente / Responsabile dei lavori, dovrà redigere il verbale di fine lavori di sua competenza e lo sottoporrà alla firma del Committente / Responsabile dei lavori.

Tale documento è da intendersi quale formalizzazione della fine di incarico da CSE.

– fine della quarta e ultima parte –

(Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.