Cos’è e a cosa serve la visita medica nei luoghi di lavoro

 Fra i diritti/doveri dei lavoratori c’è quello di sottoporsi a visita medica. Il datore di lavoro è tenuto a programmare, in orario lavorativo, le visite mediche, svolte dal medico competente che attraverso di esse valuta l’idoneità al lavoro. L’onere delle visite è totalmente a carico del datore di lavoro. Le visite mediche e la sorveglianza sanitaria fanno parte della preservazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, motivo per cui la normativa di riferimento è il Testo Unico DLgs 81/08.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente,
  • se il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente ritiene che sia necessaria per stabilire eventuali conseguenze legate ai rischi lavorativi.

La visita medica comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari dal medico competente per determinare l’impatto dei rischi presenti sul lavoro. La periodicità viene stabilita dal medico stesso, in funzione delle mansioni e dei rischi che sono stati individuati. Stando alla lettera b) comma 2 dell’art.41 del Testo Unico la norma vuole che le visite mediche vengano svolte una volta all’anno. Il DLgs 81/08, inoltre, prevede alcuni rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • movimentazione manuale dei carichi
  • videoterminali
  • rumore
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni ottiche artificiali
  • chimico
  • agenti cancerogeni e mutageni
  • amianto
  • agenti biologici

Oltre alle visite periodiche vengono individuate anche altre tipologie di visita (comma 2 art. 41 DLgs 81/08):

  • visita medica preventiva per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione che gli viene assegnata;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in caso di presenza di rischio chimico;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute per più di 60 giorni consecutivi.

Cartella sanitaria e di rischio

I risultati delle visite mediche devono essere raccolti nella cartella sanitaria e di rischio, che viene custodita dal medico competente. Secondo il TU la cartella può essere cartacea o informatizzata. Nella cartella il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, compresi i valori di esposizione individuali agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche) comunicati dal datore di lavoro attraverso il servizio di prevenzione e protezione (art. 186 DLgs 81/08).

Alcol e drug test obbligatori

In alcuni casi le visite hanno anche lo scopo di verificare l’assenza di tracce di alcol e sostanze psicotrope o stupefacenti.

Il test antidroga è obbligatorio per (intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre 2007):

  • impiego di gas tossici,
  • fabbricazione e uso di fuochi di artificio,
  • posizionamento e brillamento mine,
  • direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari,
  • conducenti di veicoli stradali (patente di guida categoria C, D, E  e/o certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli NCC),
  • personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza ferroviaria,
  • personale ferroviario navigante,
  • personale navigante delle acque interne,
  • personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
  • conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento,
  • personale marittimo di prima categoria,
  • controllori di volo ed esperti di assistenza al volo,
  • personale certificato dal registro aeronautico italiano,
  • collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea,
  • addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti,
  • addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Per ciò che riguarda l’assunzione di alcol, è totalmente vietata nei luoghi di lavoro considerati a rischio, non c’è un limite massimo, dai test il valore deve essere pari a 0. Fra questi ricordiamo i lavoratori del settore edile, in particolare quelli che svolgono attività in quota.

Sanzioni

Sono previste anche sanzioni per chi non rispetta la nromativa in materia di sorveglianza sanitaria. Il medico competente può essere perseguito in caso di inadempienze relative all’articolo 25 Dlgs 81/08, con sanzioni che vanno da un minimo di 200€ a un massimo di 4.000€. Per datore di lavoro o dirigentele sanzioni possono arrivare fino a 6.400€. Nel caso in cui il datore di lavoro non faccia eseguire la visita medica l’ammenda prevista può arrivare a 4.000€.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.