DIRITTO: Pec valida anche se finisce nello spam

Posta-elettronica Che la Pec (ossia la posta elettronica certificata), inviata all’esatto indirizzo del destinatario (anch’egli titolare di una mail certificata), abbia effetto a prescindere dal fatto che questi la legga o meno, è cosa ormai risaputa (leggi: “Notifica via Pec valida anche se la mail non viene letta”); secondo la legge, infatti, per il mittente basta la semplice spedizione del messaggio elettronico e l’aver subito dopo ricevuto le due mail di conferma da parte del gestore del servizio PEC per poter dire di aver adempiuto al proprio onere. Proprio come se avesse inviato una raccomandata: non rileva che il destinatario non sia andato alla posta a ritirare la busta o che, una volta ritirata, non l’abbia aperta.

Ma quello che ancora non si sapeva è che sorte potrebbe avere un’eventuale comunicazione, inviata con posta elettronica certificatase finisce nello spam. E la risposta ce la dà la Cassazione con una sentenza di poche ore fa (Cass. sent. n. 13917/16 del 7.07.2016).

Secondo la Corte, la comunicazione inviata con Pec ma non aperta perché finita nello spam, anche se a causa di un virus, si considera ugualmente notificata correttamente e, quindi, conoscibile. Spetta al destinatario controllare periodicamente anche nella cartelletta del software di posta elettronica destinata dallo stesso provider alla pubblicità-immondizia.

Quando una mail ordinaria finisce nello spam il danno è tutto sommato limitato: il mittente prova a effettuare un secondo invio e, talvolta, lo accompagna con una telefonata o con una email spedita a un differente indirizzo di posta elettronica, per aggirare i filtri della pubblicità. Quando però il problema si presenta sulla Pec, destinataria per sua natura delle comunicazioni importanti e formali, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Si pensi alla notifica di un pignoramento, di una cartella di pagamento di Equitalia, di un atto di citazione, alla disdetta di un affitto, al recesso da un contratto. Le ipotesi potrebbero essere numerose e la mancata conoscenza della comunicazione potrebbe impedire al destinatario di esercitare le azioni a tutela dei propri diritti che, spesso, devono rispettare termini perentori.

Il fatto, però, che la mail di posta elettronica certificata finisca nello spam non è un giustificato motivo per invocare l’assenza di colpa nella conoscenza della comunicazione e ottenere il ripristino dei termini per opporsi o il rinnovo della stessa. Almeno secondo la Cassazione che ammonisce: rientra del resto nell’obbligo di diligenza di ogni titolare di Pec controllare tutti i messaggi in arrivo, anche quelli classificati come indesiderati, e dotarsi di misure anti-intrusione, magari delegando un esperto informatico che possa installare unsoftware antivirus o gestire le regole di ricevimento dei messaggi in modo da non pregiudicare la lettura delle Pec.

La comunicazione, dunque, deve ritenersi andata comunque a buon fine anche se il destinatario non l’ha letta perché, per sua negligenza, di tanto in tanto non è entrato nella casella dello spam a verificare che non vi fosse corrispondenza importante.

(FONTE: laleggepertutti.it)

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