DIRITTO: videosorveglianza da giugno le nuove norme

videoserveglianzaCon la Nota 1241 del 1 giugno 2016, emessa dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, anche per la sola installazione di un impianto di videosorveglianza, è necessario uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza di esso, un’autorizzazione rilasciata da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Tra le novità introdotte dall‘articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2015, vi è l’abolizione del previgente divieto assoluto di utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori previsto dall’articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il decreto semplificazioni consente al datore di lavoro di effettuare i controlli a distanza esclusivamente nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza, consentendo la fruizione se giustificata da:

• esigenze organizzative o produttive;
• ragioni inerenti la sicurezza del lavoro;
• tutela del patrimonio aziendale.

Nella nota emessa lo scorso 1 giugno, il Ministero esamina l’ipotesi dell’ispettore che accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei dipendenti durante l’orario di lavoro. La stessa magistratura ha confermato, in alcune circostanze, che il divieto vale anche per gli impianti “finti” utilizzati per uno scopo dissuasivo. La “condotta criminosa” è costituita non dall’uso della strumentazione, ma dall’installazione di un impianto non autorizzato contrattualmente o amministrativamente.

Il Ministero sottolinea che l’installazione non può mai essere antecedente alla stipula dell’accordo sindacale: tale divieto opera anche nel caso in cui le apparecchiature non siano ancora funzionanti, nonché nel caso in cui sia già stato dato preavviso ai lavoratori. È irrilevante anche l’ipotesi in cui le apparecchiature sono state poste in locali presso i quali l’attività lavorativa sia svolta saltuariamente.

Qualora l’ispettore accerti l’installazione dell’apparecchiatura videoterminale, indipendentemente dalla sua utilizzazione, priva dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione, dovrà impartire al datore di lavoro una prescrizione al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata. Sarà assegnato un congruo termine per consentire la rimozione del materiale installato. In caso di inottemperanza è prevista un’ammenda che va da 154 a 1549 euro oppure l’arresto da 15 giorni ad un anno.

Tuttavia, è possibile che, durante il termine tecnico assegnato, il datore di lavoro riesca a raggiungere l’accordo sindacale ovvero ad ottenere l’autorizzazione. In tal caso, la prescrizione sarà considerata adempiuta e il datore di lavoro potrà estinguere la contravvenzione in sede amministrativa con il pagamento, entro 30 giorni, di un’ammenda di 387 euro.

(FONTE: studio cassone)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.