DISTANZE IN EDILIZIA: il risparmio energetico dà diritto a derogarle?

Le norme sull’efficientamento energetico prevedono deroghe al regime delle distanze, degli spessori e delle altezze. Ma come vengono tutelati i diritti dei confinanti?

Il Tar Abruzzo-Pescara interviene sul tema delle deroghe alla disciplina sulledistanze tra costruzioni finalizzate all’efficientamento energetico, affermando l’importanza di valutare preventivamente le posizioni giuridiche di chi subisce maggiori altezze e minori distanze. Dobbiamo infatti ricordare che, in alcuni casi, le norme sull’efficientamento energetico prevedono deroghe all’ordinario regime delle distanze, degli spessori e delle altezze.

Nel caso di specie, si trattava delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (ora abrogato dal D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102), in base alle quali “nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delletamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi”.

Orbene, a fronte di tali scelte costruttive gli uffici comunali intervenivano ordinandosospensione dei lavori e demolizione delle opere già eseguite. In particolare scalinate esterne, balconi aggettanti, parti di solaio e altre opere lesive di distanze e altezze consentite da norme generali e strumenti urbanistici locali.
A nulla valeva l’obiezione da parte dei proprietari, i quali ricorrevano al Tar sostenendo di aver ridotto spessori e distanze allo scopo di applicare pacchetti termici utili al risparmio energetico. Con la sentenza n. 206 del 14 maggio 2015, il Tar di Pescara sostiene infatti che le deroghe a fini energetici «implica[no] una valutazione tecnico-discrezionale, con il procedimento finalizzato ad attribuire un titolo postumo sulla base di un mero “accertamento di conformità”».

Le ipotesi di deroga al regime di distanze, spessori ed altezze finalizzato ad efficientamenti energetici andranno dunque sempre sottoposte al preventivo vaglio dell’autorità competente al rilascio dei permessi, che valuterà preventivamente la possibilità di soluzioni alternative e fornirà poi le indicazioni del caso, stabilendo quali siano le singole deroghe consentite.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.