EDILIZIA: Come verificare la conformità dei prodotti da costruzione

Norme armonizzate, Valutazione tecnica Europea, Dichiarazione di Prestazione, Marcatura Ce: tutto ciò che c’è da sapere sulla conformità dei prodotti da costruzione

imgLa responsabilità di produrre, commercializzare e vendere prodotti da costruzione con marcatura Ce, se prevista, riguarda tutti gli operatori della filiera: produttori, mandatari, distributori, commercianti, importatori.

Le imprese edili, i progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere sono responsabili, nell’acquisto e nell’uso di prodotti da costruzione fabbricati in serie, coperti da specifica norma armonizzata e venduti dopo il 1° luglio 2013, della verifica della marcatura Ce e della Dichiarazione di Prestazione (DoP), secondo il Regolamento Europeo n. 305/2011 dell’8 marzo 2011(Construction Products Regulation, Cpr), che fissa le condizioni armonizzate per la distribuzione, la vendita e l’utilizzo dei prodotti da costruzione.

I prodotti e le opere da costruzione soggetti alla Marcatura Ce
Il Regolamento n. 305/2011 fissa le procedure per la marcatura Ce dei prodotti da costruzione, definiti come qualsiasi prodotto o kit fabbricato “in serie” e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse (le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile), e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Per quanto riguarda le opere da costruzione, cioè gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono indicati sette requisiti di base, tra cui la sostenibilità ambientale. Le opere devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare:
a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere da costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
b) la durabilità delle opere da costruzione;
c) l’uso, nelle opere da costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C226 del 10 luglio 2015, è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011, con il nuovo elenco delle norme armonizzareper i prodotti da costruzione.

Il Documento per la valutazione tecnica europea
Su richiesta di un fabbricante, i Tab (organismi di valutazione tecnica a livello europeo e nazionale) elaborano un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.

Il documento contiene almeno una descrizione generale del prodotto da costruzione, l’elenco delle caratteristiche essenziali pertinenti per l’uso previsto del prodotto, i metodi e criteri di valutazione della prestazione del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali. La Valutazione tecnica europea (European Technical Approval, Eta) non è una certificazione, bensì una “specificazione” quasi equivalente a una norma armonizzata (En) e vale per il singolo prodotto.

La Dichiarazione di Prestazione (DoP)
Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di unanorma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato.

Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume laresponsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.

La dichiarazione è fornita in forma cartacea dal produttore e deveaccompagnare i prodotti (anche quelli acquistati e posati dai subappaltatori) durante il trasporto in cantiere; può essere resa disponibile sul sito web del produttore.

La Direzione Lavori deve utilizzare la DoP nelle fasi di valutazione diaccettazione dei materiali in cantiere (D.M. 14 gennaio 2008 Norme Tecniche per le Costruzioni, Ntc).
Anche i subappaltatori, in quanto “utilizzatori finali dei prodotti da costruzione”, hanno l’obbligo di richiedere ai propri fornitori la marcatura Ce e la DoP, nei casi previsti.

La Dichiarazione di Prestazione contiene in particolare le seguenti informazioni:
a) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta;
b) il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (allegato V Regolamento n. 305/2011);
c) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale;
d) se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda;
e) l’uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile;
f) l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati;
g) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati;
h) se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali;
i) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato;
l) per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere “Npd” (nessuna prestazione determinata);
g) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea.

La marcatura Ce
E’ apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali è stata redatta una Dichiarazione di Prestazione. Con essa, il fabbricante dichiara di assumersi laresponsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili.

Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura Ce è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.

La marcatura Ce è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Elementi della marcatura Ce
• ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta,
• nome e dall’indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l’identificazione del nome e dell’indirizzo del fabbricante,
• codice unico di identificazione del prodotto-tipo,
• numero di riferimento della dichiarazione di prestazione,
• livello o classe della prestazione dichiarata,
• riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata,
• numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso,
• uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata.

L’Attestato di conformità e la vecchia Marcatura CE (Direttiva 89/106/CEE Construction Products Directive, Cpd, ab rogata dal Regolamento n. 305/2011)).

Non sono soggetti all’obbligo di DoP e della nuova Marcatura Ce:
a) i prodotti da costruzione fabbricati in serie prima del 1° luglio 2013, coperti da specifica norma europea armonizzata, e venduti prima del 1° luglio 2013 all’impresa (dal produttore o dal distributore/commerciante);
b) i prodotti da costruzione fabbricati in serie prima del 1° luglio 2013, coperti da specifica norma europea armonizzata, e venduti prima del 1° luglio 2013 dal produttore al distributore/commerciante che a sua volta vende all’impresa dopo il 1° luglio 2013.

In questi casi, l’impresa dovrà richiedere, a pena della risoluzione del contratto, rispettivamente:
a) al produttore o al distributore/commerciante, l’Attestato di conformità e la vecchia Marcatura Ce;
b) al proprio fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che la data di vendita tra produttore e distributore/commerciante è antecedente al 1° luglio 2013.

(FONTE: ingegneri.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.