GIURISPRUDENZA: Interpretazione estensiva della cassazione sugli obblighi di sicurezza

SicurezzaSecondo recenti pronunce della Corte di Cassazione le norme per la sicurezza sul lavoro tutelano anche gli estranei, ovvero soggetti ne’ dipendenti ne’ equiparati per legge ad essi, che siano comunque presenti nell’ambiente di lavoro.

Questo è l’orientamento della Cassazione penale, espresso da ultimo nella sentenza 14775/2016. Già in passato gli ermellini si erano espressi a favore di una visione ed interpretazione olistica delle norme sulla sicurezza, tale da imporsi nell’interesse di tutti, compresi gli estranei al rapporto di lavoro.

La sentenza 22965/2014 ha stabilito che il cantiere, come ogni luogo di lavoro, non deve presentare pericoli per chiunque vi entri in contatto, per cui deve essere preclusa l’accessibilità alle fonti di rischio con opportune misure escludenti.

Se vi accedono degli estranei e si infortunano, il datore per la sicurezza sul lavoro ne risponde.  Il principio ha importanti implicazioni giuridiche e pratiche per il responsabile della sicurezza: egli ha l’obbligo di garantire la salute di tutti i soggetti che si trovino, anche occasionalmente, nell’ambiente di lavoro, senza escludere gli esterni alla struttura lavorativa. Di conseguenza, una sua responsabilità per violazioni di previsioni contenute nel D.lgs 81/2008 o nel Codice penale (omicidio colposo o lesioni personali colpose, aggravate da violazioni di norme prevenzionali) sorge anche quando l’infortunato sia estraneo alle attività lavorative.

Il suddetto orientamento è espresso dalla Cassazione penale con diverse sfumature interpretative:

  • Alcune sentenze affermano che il datore di lavoro abbia l’obbligo di garantire la salute sul lavoro di tutti i soggetti operanti nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale. Secondo queste decisioni, una responsabilità del datore per la sicurezza sorge però solo ove tra esterno e azienda sussista una relazione: ad esempio se il soggetto esterno stia svolgendo, in qualsiasi modo, prestazioni lavorative oppure è una persona collegata funzionalmente all’impresa (fornitore o cliente).
  • Altre decisioni, invece, hanno stabilito che il presupposto perché l’estraneo entri nel campo di applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro è che nell’ambiente di lavoro operino comunque dei dipendenti. Secondo tali giudici la formula di legge “lavoratori subordinati e ad essi equiparati” va quindi intesa non nel senso che questi siano gli unici beneficiari della normativa antinfortunistica ma, che solo in presenza di essi sia da applicare la normativa prevenzionale, da estendere poi ad eventuali estranei.

In conclusione, gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione suddividono le norme per la sicurezza sul lavoro in:

  • Quelle che impongono misure oggettive, cioè misure da applicare a prescindere da un particolare destinatario (ad esempio, norme sulle attrezzature di lavoro);

Norme e misure di prevenzione riguardanti una specifica tipologia di soggetti; ad esempio, la sorveglianza sanitaria (articoli 41 e seguenti del D.lgs 81/2008) è posta a beneficio del lavoratore e non del soggetto estraneo all’azienda (salvo che questi si trovi in situazione oggettiva simile al lavoratore).

(FONTE: studiocassone.it)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.