I GEOMETRI E LA PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN C.A.: SAVONCELLI CHIARISCE

Il recente parere del Consiglio di Stato sulle competenze dei geometri ha creato parecchie interpretazioni. Il presidente del Consiglio nazionale, Maurizio Savoncelli, ci ha fornito le sue interpretazioni

 Il 10 settembre 2015 si è tenuta la Conferenza Online con Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati, in merito al Parere emanato dalConsiglio di Stato – Seconda Sezione (n. 2539/2015) in risposta al quesito posto dalla Regione Toscana “Limiti delle competenze professionali dei tecnici geometri per quanto rilevante ai fini dello svolgimento delle funzioni degli uffici tecnici regionali (C.D. Genio Civile) in ambito strutturale”.

  • Il parere rappresenta un documento fondamentale che contiene al suo interno numerose peculiarità, che il Presidente M. Savoncelli ha così esplicitato:
    è un testo in cui è scandita una dinamica, lavorativa e di competenze, chiara.
  • La sua principale caratteristica, che la rende oggettiva, è quella di non essere legata ad un caso specifico o a una sentenza o a un ricorso, ma è un caso generale in cui molte realtà quotidiane lavorative si possono riconoscere, ovvero la progettazione dei cementi armati e la progettazione in zona sismica da parte dei geometri.

Proviamo a vedere i punti fondamentali su cui si articola il testo.

Abrogazione del R.D. n. 2229 16 novembre 1939
Con l’abrogazione di suddetto decreto viene meno l’asserzione in cui si riserva “all’ingegnere ovvero all’architetto iscritto all’albo la firma del progetto esecutivo di ogni opera di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare l’incolumità delle persone”.
L’estensione delle competenze per il Geometra sarebbe avvalorato, secondo la Regione Toscana, dal fatto che, terminati gli studi vi sarebbero i 18 mesi di pratica che si concludono con un esame di stato in cui, sovente, è prevista la progettazione di edifici modesti in cemento armato.

Collaborazione interprofessionale: la figura del capofila
Aspetto peculiare che ricorre sia nel parere sia nelle parole del presidente M. Savoncelli è la cooperazione e la collaborazione interprofessionale che si deve instaurare durante la realizzazione di un progetto: ovvero il tecnico deve porsi in maniera critica, riconoscendo le sue competenze e i suoi limiti.
Il regolamento per la professione del geometra recita : “L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: …. [omissis] …
“l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alla aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili ….”.

Distinzione tra progettazione architettonica e Progetto Esecutivo
Le competenze corrispondono ad un aspetto affrontato prima dalla legge n.64/1974 e poi ripreso del d.P.R. 380/2001: “i lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”. Il progetto esecutivo deve quindi essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto al proprio albo, coerentemente a quanto stabilito dai rispettivi collegi professionali e dalla normativa vigente.
Il parere della consulta precisa inoltre che: “anche per le “modeste” costruzioni il geometra può progettare, con l’uso del cemento armato, piccole costruzioni accessorie, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non implichino per la destinazione pericolo per l’incolumità delle persone…. [omissis] … se non si può rinunciare alla competenza tecnica in ordine all’effettuazione dei calcoli ed alla direzione dei conseguenti lavori per i conglomerati cementizi, specificatamente connessa alla funzionalità statica delle opere in cemento armato, non può, tuttavia, non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla semplice progettazione architettonica delle modeste costruzioni civili …. [omissis] … In tale prospettiva, che si basa anche sul principio generale della collaborazione tra titolari di diverse competenze professionali, nulla impedisce che la progettazione e direzioni lavori relativi alle opere in cemento armato sia affidata al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, e che l’attività di progettazione e direzione lavori, incentrata sugli aspetti architettonici della “modesta costruzione civile, sia affidata al geometra”.
Al geometra potranno quindi competere la progettazione architettonica e la rispettiva direzione lavori, mentre la progettazione esecutiva competerà, a seconda del caso e quindi della complessità, si tratti o meno di costruzione modesta, a una figura professionale che sia coerente con i limiti imposti e con i requisiti richiesti.
Il principio regolatore dovrà sempre corrispondere alla pubblica incolumità.

Possibilità di progettazione di edifici in c.a e in zona sismica
La progettazione di edifici in c.a. ubicati o meno in zona sismica a quale figura spetta?
Il parere della II Sezione, per rispondere a suddetto quesito, considera sia la geometria della costruzione e la sua complessità strutturale, sia la zonazione sismica operata sulla penisola italiana. Sottolinea il presidente M. Savoncelli che quest’attenzione è un aspetto fortemente innovativo: dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia, si è messa in moto la macchina legislativa e l’attenzione si è rivolta all’incolumità degli occupanti. L’attività di progettazione del geometra può essere presa in considerazione sicuramente in zona 4 e zona 3 (bassa sismicità), spingendosi forse ad un’accelerazione 0,15g-0,20 g.

“Per la prima volta, precisa il Presidente Maurizio Savoncelli, il parere fa riferimento al grado di sismicità. Un passaggio molto importante, dopo il disastro di San Giuliano in Puglia, quando è stata elaborata la nuova classificazione sismica. Con l’ordinanza 3274/2003 si è giunti a una chiara individuazione delle zone sismiche del territorio italiano (1, 2, 3 e 4) e al relativo adeguamento della strumentazione di pianificazione da parte delle Regioni. Nell’ultimo capoverso del parere, si fa una disamina completa e chiara. Nelle zone ad alto rischio sismico, lo strutturista deve intervenire già dalla fase della progettazione architettonica”.
è sempre più attuale però il recupero del patrimonio esistente, le NTC08 prevedono 3 tipi di intervento: adeguamento, miglioramento e intervento locale. In quest’ultimo rientra, secondo il presidente M. Savoncelli, l’attività del geometra, in quanto si tratta di riparazioni e/o sostituzioni di parti strutturali. Interventi di adeguamento o miglioramento devono invece essere valutati in favore della collaborazione trasversale a cui aspira più volte sia la II Sezione di Consulta sia il presidente, aggiungendo che in molti casi ormai è forse da privilegiare l’azione di sostituzione della costruzione anziché il suo recupero.

Costruzioni “Modeste”
Formula che ricorre spesso nel parere e che lo stesso presidente M. Savoncelli analizza è “costruzione modesta”. Tale definizione, asserisce Savoncelli, compare nella norma del 1929 e poi ripresa all’interno della sentenza n.199/1993 definendola una caratteristica “generica ed indeterminata” che può essere valutata in funzione delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera (aspetti tecnici qualitativi).
Nel parere della II sezione di consulta viene specificato a tale proposito che (si tratta di un appunto esplicativo trasmesso dal Consigli nazionale dell’Ordine dei geometri): “esulerebbero dal limite della modesta costruzione gli edifici singoli di volumetria superiore a 1200mc, gli edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di2 piani fuori terra; gli edifici costituiti dalla ripetizione di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc 2400 o siano costituiti da oltre 8 unità immobiliari, dovendo ritenersi assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a 1000 mq”.
A questo proposito la II Sezione di Consulta, attribuirebbe la definizione di “modesta costruzione”, alle amministrazioni competenti che devono valutare il progetto e la sua esecuzione.

Formazione professionale e Percorsi di Studio
L’attività formativa del professionista, i percorsi di studio superiore e universitario (laurea triennale, la formazione del cosiddetto “super geometra”) porteranno a un affinamento delle conoscenze tecniche, prediligendo materie come ad esempio diritto comunitario, topografia, analisi strutturale e materie estimative, ovvero materie caratterizzanti l’indirizzo e l’attività futura che si andrà a svolgere.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.