INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI: SCIA OBBLIGATORIA PER LE ESTERNE

 L’installazione di un condizionatore esterno richiede il deposito della Scia (segnalazione certificata di inizio di attività). È questo l’orientamento del Tar Lazio, espresso in una recente sentenza (n. 10826/15) con cui ha confermato la sanzione di 516 euro al proprietario di una galleria d’arte che aveva installato due apparecchi sulla facciata dell’edificio.

Conformemente a quanto già precisato dal Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ricordano che i climatizzatori sono impianti tecnologici e, come tali, nel momento in cui vengono collocati all’esterno del fabbricato, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti alla Scia.

Per le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW sono previste agevolazioni che escludono anche la Scia. Con o senza Scia, occorre tuttavia sempre  la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, oltre che il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività costruttiva.

Con o senza scia, vanno poi rispettate le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio: in particolare, nelle zone con vincolo paesaggistico (o nei centri storici) è sempre necessario il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.

Resta in ultimo il rispetto delle soglie di rumore, che non devono mai superare la normale tollerabilità. Per cui, anche se a norma sotto il profilo urbanistico, il condizionatore non deve arrecare molestia al riposo del vicino. Peraltro il mancato superamento della soglia indicata dalla legge contro l’inquinamento acustico non implica necessariamente che l’impianto non dia fastidio ai vicini. Bisogna piuttosto considerare l’impatto concreto dell’impianto nell’area in cui si trova collocato.

Tuttavia, se il condizionatore d’aria sia utile all’esercizio di un mestiere rumoroso scatta solo una sanzione amministrativa; qualora invece sia indipendente da tale attività, si applica la sanzione penale a condizione che il rumore ecceda la normale tollerabilità e si disturbano quiete e riposo di un gruppo non identificato di persone.

Resta poi da rispettare le norme sul condominio e, in particolare, il decoro architettonico dell’edificio, anch’esso a prescindere dal rispetto della normativa urbanistica.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.