La ricerca telematica dei beni pignorabili è ora libera

Tra le novità introdotte dal recente Decreto Legge di riforma del processo civile, vi è quella riguardante la ricerca telematica dei beni pignorabili che diventa finalmente libera, mediante accesso diretto del creditore alle banche dati utilizzate dalla pubblica amministrazione come l’Anagrafe Tributaria, gli archivi dell’INPS, il PRA, l’anagrafe dei conti correnti, i registri immobiliari, ecc. [1].

In particolare il nuovo decreto legge [2] “liberalizza” la ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare, senza che vi sia più necessità dei famosi – e mai emanati – decreti attuativi che l’originaria legge aveva imposto per l’operatività di tale riforma: pertanto il creditore, previamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, potrà cercare beni mobili, immobili, autoveicoli e conti correnti da pignorare accedendo direttamente alle banche dati tributarie e previdenziali, nonché al registro automobilistico, senza doversi prima rivolgere agli ufficiali giudiziari, ma chiedendolo direttamente alle pubbliche amministrazioni interessate e titolari della relativa banca dati.

La riforma appena approvata è “a scadenza”: essa, cioè, apre le porte alla ricerca telematica nell’ambito del pignoramento per un solo anno. Il che si traduce in una sorta di moratoria concessa al ministero per l’emanazione dei decreti attuativi.

Si ricorda che lo strumento della ricerca telematica dei beni attraverso la consultazione delle banche dati della Pubblica Amministrazione è stato introdotto dalla riforma della giustizia civile del 2014 che ha previsto due alternative:

a) accesso alle banche dati tramite ufficiale giudiziario [3];

b) accesso diretto del creditore, solo quando le strutture tecnologiche presso le cancellerie, necessarie a consentire l’accesso da parte dell’ufficiale, non sono funzionanti [4].

Salvo qualche caso isolato [5], le istanze di autorizzazione alla ricerca telematica dei beni presentate dai creditori venivano spesso rigettate proprio per la mancata emanazione della regolamentazione attuativa della materia: un regolamentazione che, previo parare del Garante della Privacy, doveva fissare i casi e i limiti di utilizzabilità del nuovo strumento[6].

Gli stessi limiti sono stati, in passato, frapposti anche quando il creditore chiedeva l’accesso diretto perché, a causa della mancanza di collegamenti degli uffici giudiziari alle banche dati della PA, le strutture tecnologiche non erano funzionanti. Si veda a titolo esemplificativo il provvedimento del Tribunale di Venezia qui commentato: Ricerca telematica dei beni da pignorare: ancora uno stop.

Oggi, invece, viene dato il via libera alla ricerca telematica diretta del creditore: l’istanza non potrà più essere rigettata sulla base dell’assenza dei decreti attuativi.

Il Dl di riforma del processo civile prevede infatti la possibilità la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, limitatamente alle banche dati dell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore conistituti di credito e datori di lavoro o committenti.

L’accesso è ammesso anche fino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati.

Riepilogando, la riforma scioglie definitivamente il dubbio sull’utilizzo della ricerca telematica dei beni prevedendo che, nell’attesa delle istruzioni ministeriali definitive (da adottarsi entro dodici mesi), il creditore, possa accedere a determinate banche dati (anagrafe tributaria, Inps, PRA, ecc.):

direttamente, con provvedimento del Presidente del tribunale che lo autorizza a “bypassare” gli ufficiali giudiziari;

– anche se le strutture tecnologiche degli uffici esecutivi non sono ancora funzionanti;

– nonostante non siano stati ancora emessi i decreti attuativi che dovranno disciplinare le modalità e i limiti della ricerca.


[1] Art. 14, c. 1 lett. a) del Decreto Legge di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2015; all’art. 155-quinquies disp. att. cd. proc. civ. viene aggiunto il seguente comma: “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall’articolo 492-bis del codice, anche sino all’adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso alle medesime banche dati. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto di cui al periodo precedente non è adottato entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

[2] D.l. 27 giugno 2015, n. 83.

[3] Art. 492 bis cod. proc. civ.

[4] Art. 155-quinquies disp. att. cod. proc. civ.: “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute”.

[5] Trib. di Napoli, ord. del 02.04.2015.

[6] Si tratta del decreto previsto dall’art. 155- quater disp. att. cd. proc. civ.


Di Maria Monteleone

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.