E’ stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.06.2015con cui vengono fornite alcune nuove disposizioni in riferimento alla rottamazione delle cartelle esattoriali di importo fino a 2.000,00 euro (considerando capitale, interessi e sanzioni) introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2012. Il Decreto si riferisce anche alle cartelle superiori a 2.000,00 euro, stabilendone il discarico alla conclusione delle procedure di transazione/contenzione, limitatamente alla parte non riscossa. Si deve, innanzitutto, ricordare che le cartelle interessate dalla rottamazione sono quelle riferite a ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999, annullate automaticamente lo scorso 01.07.2013.
Il nuovo Decreto, oltre a fornire alcune indicazioni circa le comunicazioni dell’avvenuta cancellazione ai creditori, contiene alcune disposizioni in riferimento al rimborso delle spese per le procedure esecutive attuate: secondo quanto previsto dall’articolo 4 del D.M., tali spese sono rimborsate nella misura sancita dalla legge in 10 rate annuali se si riferiscono alle spese relative a ruoli erariali, ed in 20 anni se si riferiscono a ruoli non erariali. Viene stabilito che, a seguito dell’invio della comunicazione, tali somme dovranno essere cancellate dalla contabilità dei creditori. Con riferimento alle cartelle di importo superiore a 2.000,00 euro, riferite ad un ruolo esecutivo fino al 31.12.1999, viene disposto ildiscarico delle somme e la cancellazione dalla contabilità dei creditori,seppure limitatamente agli importi che non sono stati riscossi a seguito delle procedure contenziose e transattive ed alle somme che alla data del 07.07.2015 non sono oggetto di procedure.
Premessa
Con il Decreto del 30.01.2015 sono state fornite alcune disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle di pagamento. Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dai commi 527 e 528 della Legge n. 228 del 24.12.2012, in riferimento al discarico delle cartelle di importo inferiore a 2.000,00 euro e per quelle superiori a tali importo.
Mentre in riferimento alla prima ipotesi, sin dalla Legge Finanziaria 2013, ne è stato previstol’annullamento a partire dal 01.07.2013, in riferimento alla seconda ipotesi l’articolo 3 del nuovo D.M. prevede il discarico delle somme qualora:
- a seguito delle transazioni, delle procedure contenziose e delle ristrutturazioni, ne sia rimasta una parte infruttuosa;
- alla data di entrata in vigore del D.M., non siano in corso tali procedure. In questo modo, vengonoeliminate tutte le “vecchie pendenze” che si riferiscono ai ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999.
OSSERVA |
Di conseguenza:
- le somme corrispondenti ai crediti “rottamati”, dovranno essere cancellate dalle contabilità dei creditori;
- le somme per ruoli superiori a 2.000,00 euro si devono considerare estinte, anche se limitatamente alla quota infruttuosa a seguito della conclusione delle procedure contenziose e delle transazioni ed a quelle non interessate da dette procedure.
Con la presente trattazione viene analizzato quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze con riferimento ai ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999.
La rottamazione delle cartelle di pagamento
Come anticipato in premessa, il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15.06.2015riguarda i ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999. La Legge n. 228 del 24.12.2012, in particolare, ha stabilito che:
- “decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell’elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere”;
- “per i crediti diversi da quelli” di cui al punto precedente“iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l’Agente della Riscossione provvede a darne notizia all’Ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal Decreto di cui allo stesso comma 527”.
Ciò sta a significare che:
- per le cartelle fino a 2.000,00 euro (somma in cui si devono ritenere compresi capitale, interessi e sanzioni) relative ad iscrizioni a ruolo fino al 31.12.1999 l’annullamento si deve considerare operativo già dallo scorso 01.07.2013;
- per le cartelle superiori al predetto importo, l’annullamento si deve considerare operativo solo in particolare ipotesi.
Cartelle fino a 2.000,00 euro |
Discarico in atto fino dal 01.07.2013 |
Cartelle superiori a 2.000,00 euro |
Discarico solo in alcune ipotesi |
Di seguito viene illustrato, nel dettaglio, quanto chiarito in riferimento alle cartelle di importo fino a 2.000,00 euro ed a quelle di importo superiore.
Cartelle di pagamento fino a 2.000,00 euro
Considerato che tali cartelle si devono considerare annullate sin dallo scorso 01.07.2013, il D.M. del 15.01.2015 si limita in questo caso ad individuare le conseguenze della cancellazione di tali somme. Relativamente agli adempimenti ed alle competenze dell’Agente per la Riscossione, il Decreto stabilisce le modalità di comunicazione, ai creditori, dell’avvenuta cancellazione dei ruoli, nonché lemodalità di rimborso delle spese per la riscossione sostenute.
Cartelle fino a 2.000,00 euro
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Ruoli esecutivi fino al 31.12.1999 |
Importi fino a 2.000,00 euro tenendo in considerazione solo capitale, sanzioni e interessi. |
Il D.M. specifica che alla comunicazione segue la cancellazione dalla contabilità del creditore delle somme indicate nella cartella.
D.M. del 15.01.2015 |
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Comunicazione da parte dell’Agente della riscossione del discarico delle somme indicate in cartella |
Eliminazione dalla contabilità del creditore |
Cartelle di pagamento superiori a 2.000,00 euro
Con specifico riferimento alle cartelle di pagamento di importo superiore a 2.000,00 euro, il cui ruolo è stato reso esecutivo fino al 31.12.1999, viene stabilito il parziale discarico delle cartelle di pagamento qualora la procedura sia stata infruttuosa. Si devono però distinguere alcune circostanze.
Innanzitutto, qualora alla data di entrata in vigore del D.M. (07.07.2015), non sono state avviate nei confronti di dette cartelle procedure esecutive, oppure non sia stato instaurato un contenzioso o accordo di ristrutturazione, transazione fiscale e previdenziale, dilazione o insinuazione in procedure concorsuali ancora aperte, le somme devono considerare automaticamente discaricate.
Qualora, invece, alla data del 07.07.2015 siano state avviate tali procedure (o siano in corso), le somme restano a carico dell’Agente della Riscossione.
Contenzioso, procedure esecutive, transazioni fiscali, transazioni previdenziali, dilazioni o insinuazioni in procedure concorsuali |
Se non sono state avviate alla data del 07.07.2015, discarico totale delle somme. |
Se sono state avviate alla data del 07.07.2015, le somme restano a carico dell’Agente della Riscossione. |
Viene, inoltre, specificato che se successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto le somme non sono integralmente riscosse per effetto delle procedure esecutive avviate o del piano di rateazione concesso o a seguito della definizione degli accordi di ristrutturazione, delle transazioni fiscali e previdenziali, delle procedure concorsuali o del contenzioso pendente, la quota residua viene automaticamente discaricate senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore e sono eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore.
Quindi, qualora le procedure siano state avviate, ma risultano infruttuose, per effetto delle specificazioni fornite dal Decreto, le somme non riscosse si devono considerare oggetto del discarico.
SCHEMA RIEPILOGATIVO |
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Ipotesi alla data del 07.07.2015 |
Conseguenze |
Non sono state avviate procedure contenziose, di riscossione, transazione, insinuazione, ecc. | Le somme sono oggetto di discarico. |
Sono state avviate procedure contenziose, di riscossione, transazione, insinuazione, ecc. | Le somme rimangono a carico dell’Agente per la Riscossione. |
Nel caso in cui l’esito sia infruttuoso, le somme pendenti sono oggetto di discarico. |
Anche in questo caso, il D.M. specifica che alla comunicazione segue la cancellazione dalla contabilità del creditore delle somme indicate nella cartella.
Paolo Chiari
Commercialista – Revisore Contabile