Sicurezza: quando le violazioni comportano la revoca del bonus occupazione

operaio In tema di credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell’occupazione per gli anni dal 2001 al 2003, la mancata comunicazione all’ASL e all’Ispettorato del lavoro della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, comporta – ove la violazione sia accertata in via definitiva, non sia meramente formale ed abbia determinato l’irrogazione di una sanzione di importo superiore a 2.582,28 euro – la revoca dal beneficio, essendo sufficiente che si sia verificata una delle condizioni ostative alla permanenza dell’agevolazione previste dalla legge, rispondendo tale previsione all’esigenza di mantenere il datore di lavoro sotto temporanea osservazione di “meritevolezza” per l’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione.

La mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l’omessa comunicazione della nomina alla ASL integrano una violazione comportante la revoca delcredito di imposta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10997 del 2016.
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di uno studio professionale tre atti di recupero di crediti di imposta di cui la società aveva beneficiato a titolo di incentivi per l’incremento dell’occupazione previsti dall’art. 7, legge n. 388 del 2000, per un importo totale di 16.854,97 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. Il recupero era disposto perché la società aveva violato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.626 del 1994, la cui osservanza costituisce condizione per beneficiare dell’incentivo a norma dell’art. 7, comma 5, legge n. 388/2000.
La società proponeva ricorso alla CTP che lo respingeva. La società proponeva appello alla CTR che lo rigettava. Il giudice di appello riteneva che la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e la conseguente omessa comunicazione della nomina alla ASL, integravano una violazione comportante la revoca del credito di imposta.
Contro la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, dolendosi della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’omesso invio della comunicazione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione integrasse una violazione delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonostante i competenti Uffici (Ispettorato del Lavoro e ASL) non avessero elevato alcuna contravvenzione o sanzione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dello studio professionale.
In particolare, osservano i Supremi Giudici, doveva essere ribadita l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni previste dall’art. 7, commi 5 e 7, della legge n. 388 del 2000 hanno ambiti applicativi distinti e la seconda non costituisce una specificazione della prima.
L’art. 7, comma 5 stabilisce i presupposti necessari per l’insorgenza del diritto al credito d’imposta, prevedendo i requisiti che debbono ricorrere congiuntamente affinché l’incremento dell’occupazione generi a favore del datore di lavoro il richiesto credito di imposta, requisiti la cui ricorrenza è oggetto del generale potere di controllo anche ex post da parte dell’Amministrazione finanziaria, e la cui accertata mancanza legittima di per sé il recupero dell’imposta indebitamente utilizzata in compensazione per mancanza dei relativi presupposti.
L’art. 7, comma 7 prevede invece un’autonoma fattispecie, suscettibile di fondare un’ulteriore e separata ragione di revoca, integrata dall’avvenuto accertamento, nel corso del periodo di vigenza della agevolazione fiscale, di violazioni alla normativa fiscale o contributiva in materia di lavoro dipendente ovvero alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni superiori all’importo di 2.582,28 euro.
Nel caso in esame, osservano i Supremi Giudici, non è controverso che sia stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 5, lettera d), legge n. 388 del 2000, sotto il profilo della mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e della mancata trasmissione della nomina stessa alla ASL competente.
Peraltro, conclude la Cassazione, indipendentemente dalla nomina, la CTR ha fondato il rigetto dell’appello sul fatto (non controverso) della mancata comunicazione della nomina stessa all’Ispettorato del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti, richiesta dall’art. 8, comma 11, D.Lgs. n. 626/1994, violazione integrante di per sé una condizione ostativa alla permanenza del beneficio fiscale ai sensi dell’art. 7, comma 5, legge n. 388/2000.
Da, qui, dunque il rigetto del ricorso dello studio professionale.
Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. In tema di credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell’occupazione per gli anni dal 2001 al 2003, la mancata comunicazione all’ASL ed all’Ispettorato del lavoro della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, comporta, ove la violazione sia accertata in via definitiva, non sia meramente formale ed abbia determinato l’irrogazione di una sanzione di importo superiore a 2.582,28 euro, la revoca dal beneficio, essendo sufficiente che si sia verificata una delle condizioni ostative alla permanenza dell’agevolazione previste dalla legge – consistenti nel mancato rispetto della “normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente” ovvero delle “prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori” ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994 e del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (e loro modificazioni), nonché dei successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero nell’adozione di provvedimenti “per condotta antisindacale” – rispondendo tale previsione all’esigenza di mantenere il datore di lavoro sotto temporanea osservazione di “meritevolezza” per l’intero arco temporale di vigenza dell’agevolazione.  (FONTE: IPSOA)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.