SPESE PROFESSIONE INGEGNERE. ATTIVITÀ QUANTO MI COSTI?

Le spese professione ingegnere, in regime IRPEF, ricorrenti nell’esercizio dell’attività possono essere soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).

A carattere generale, ogni spesa che sostiene il professionista nell’esecuzione del proprio incarico e che debba essere a carico dal cliente committente va inserita nella fattura (ri-addebito) che il professionista emetterà al cliente.

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A seconda che le spese siano intestate al professionista e “sostenute in proprio”, oppure intestate al cliente e dunque “sostenute in nome e per conto del cliente”, saranno assoggettate o non assoggettate a IVA e costituiranno o no un componente reddituale in capo al professionista.

SPESE PROFESSIONE INGEGNERE. COME PROCEDERE CON IL RI-ADDEBITO IN FATTURA?

SPESE SOSTENUTE IN PROPRIO

Quando il professionista sostiene delle spese in proprio e riceve un documento fiscale a sé intestato, si troverà nella condizione per cui la spesa sostenuta diventa un costo deducibile così come, e nella misura in cui, il ri-addebito in fattura costituirà un ricavo. L’art. 13 del DPR n. 633/72, difatti, stabilisce che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi “…è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al […] prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al […] committente…”.

Lo stesso concetto è confermato, sempre in materia di IVA, dalla Risoluzione Ministeriale n. 20/98 e in materia reddituale dalla Circolare n. 58/2001 che ribadisce come “i rimborsi spese inerenti all’attività professionale vanno trattati alla stregua degli altri compensi del professionista”.

Dunque le spese sostenute dal professionista, e a lui intestate, da porre a carico del cliente committente vanno inserite in fattura e assoggettate a IVA, ma a quale aliquota?

Devono essere assoggettate alla stessa aliquota, o meglio allo stesso regime IVA, applicabile al corrispettivo delle prestazioni di servizi erogati dal professionista. Pertanto, un ingegnere/architetto/geometra in regime ordinario IRPEF che ri-addebita al committente le spese di viaggio inserirà in fattura tali spese con IVA al 22 per cento. Se lo stesso professionista tecnico, fosse in regime FORFETTARIO, inserirà in fattura le spese di viaggio in esenzione d’imposta.

 SPESE “SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE”

Diverso trattamento è da dedicare alle spese professione ingegnere “sostenute in nome e per conto del cliente”, che sono escluse da IVA ex art. 15, lett. c) del DPR n. 633/72. A chiarire la portata di tale esclusione sono state emanate diverse risoluzioni da parte dell’ Agenzia delle Entrate.

Citiamo la n. 164/2003, emessa in risposta a una istanza di interpello avanzata da una compagnia aerea in tema di ri-addebito ai passeggeri dei diritti d’imbarco, che così recita:

“Peraltro, le somme riscosse […] non possono qualificarsi fiscalmente quali rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, escluse dalla formazione della base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 15, numero 3), del Dpr n. 633 del 1972. Tale disposizione, fa, infatti, riferimento alle “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”. È quindi necessario che le anticipazioni di cui si chiede il rimborso siano state fatte in nome e per conto del […] committente e che le dette anticipazioni siano regolarmente comprovate mediante documentazione intestata alla controparte”.

Dunque le spese professione ingegnere sostenute in nome e per conto del cliente, se analiticamente documentate, ovvero dotate ciascuna del proprio giustificativo di spesa da allegare alla fattura di ri-addebito, sono escluse da IVA ex art. 15, lett. c) del DPR n. 633/72. Laddove possibile, i documenti di spesa devono essere intestati al cliente stesso, si pensi a un bollettino postale. In caso contrario, si pensi per esempio all’acquisto di marche da bollo, occorrerà che il professionista alleghi alla propria fattura emessa nei confronti del cliente copia della spesa stessa (nell’esempio, una fotocopia delle marche da bollo).

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.