Il Consiglio di Stato è intervenuto su una questione cruciale riguardante gli abusi edilizi realizzati prima del 1967 al di fuori dei centri abitati, analizzando la legittimità di tali interventi e le implicazioni sull’abitabilità degli edifici. La sentenza del Consiglio di Stato, datata 8 febbraio 2024, numero 1297, è stata emessa in risposta a un ricorso contro una decisione di primo grado relativa a difformità in alcune costruzioni, come modifiche alle aperture e altezze della copertura, rispetto alla licenza edilizia.
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ribadendo alcuni principi fondamentali:
- Licenza Edilizia Pre-67: Il Consiglio ha confermato che l’obbligo di ottenere una licenza edilizia, stabilito da regolamenti edilizi anteriori alla legge urbanistica del 1967, è pienamente legittimo e vincolante. Questo obbligo non si limitava ai centri abitati ma si estendeva a tutto il territorio comunale, garantendo un controllo sull’attività edilizia.
- Natura dell’Ordine di Demolizione: L’ordine di demolizione è un atto vincolato, non soggetto a discrezionalità da parte dell’amministrazione. È motivato dalla descrizione delle opere abusive e non ha limiti temporali nella sua emissione.
- Certificato di Abitabilità: Il certificato di abitabilità non può sanare le violazioni urbanistiche o edilizie. Sebbene confermi la conformità alle norme tecniche di sicurezza e igiene, non influisce sulla legittimità dell’intervento dal punto di vista urbanistico e edilizio.
In sintesi, il Consiglio di Stato ha respinto le argomentazioni del ricorrente, confermando la legittimità della demolizione degli abusi edilizi e sottolineando l’importanza del rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie.