GIURISPRUDENZA – Corte di Cassazione su Ripetizione di Indebito Tributario: Legislatore Chiamato a Riaprire i Rapporti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29312/2023, ha affrontato il delicato tema della ripetizione di indebito tributario in seguito a pronunce comunitarie o leggi retroattive, sottolineando l’importanza di bilanciare la certezza delle situazioni giuridiche con la tutela dei rapporti tributari ormai esauriti.

Nel caso specifico, una società contribuente aveva avanzato richiesta di rimborso per la non deducibilità analitica dell’Irap per i dipendenti, lamentando un pagamento eccessivo di imposta Irpeg. La richiesta, respinta inizialmente dall’Amministrazione finanziaria, aveva portato la contribuente a ricorrere in Cassazione.

La società contestava la costituzionalità dell’articolo 2, comma 1-quater Dl n. 201/2011, affermando che limitava la possibilità di chiedere il rimborso per periodi precedenti al 2007. La Cassazione ha respinto tale censura, ribadendo che la normativa si applica solo ai periodi per i quali era ancora pendente il termine di 48 mesi al 31 dicembre 2012.

La Corte ha evidenziato che il legislatore, in materia di rimborso delle maggiori imposte, ha un potere discrezionale, subordinato a principi di ragionevolezza e uguaglianza. Tale potere si applica, ad esempio, nei casi di deducibilità analitica dell’Irap per il personale dipendente.

La retroattività del diritto al rimborso è stata ancorata alla normativa generale sulla ripetizione dell’indebito tributario. La Cassazione ha sottolineato che, anche in presenza di un affidamento incolpevole, la tutela di tali situazioni è subordinata al principio della certezza delle situazioni giuridiche, specialmente per le entrate tributarie.

La sentenza ha chiarito che solo il legislatore può disciplinare in modo discrezionale gli oneri deducibili, con la Consulta che ha sottolineato la natura eccezionale e derogatoria di tali norme.

La Cassazione ha infine ribadito la necessità di bilanciare l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici. L’autotutela tributaria, secondo la Corte, richiede un bilanciamento degli interessi, con un’applicazione limitata nel tempo e subordinata all’esistenza di una sentenza di merito passata in giudicato.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.