SANZIONI PER MANCATO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, merita un approfondimento dettagliato e riguarda, in relazione al diverso grado di responsabilità, pressoché tutte le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, datore di lavoro e non solo.Per meglio comprendere come è articolato il sistema sanzionatorio è opportuno innanzitutto ricapitolare le diverse tipologie di Responsabilità, come previste dal sistema giuridico, e di conseguenza le relative sanzioni applicabili ai diversi casi.La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, Penale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata.Responsabilità giuridica penale
Èsempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti).Responsabilità giuridica civile
Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo.Responsabilità giuridica di tipo amministrativo
È di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura. Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali. Mancata o incompleta elaborazione della Documento di Valutazione dei Rischi
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione della Documento di Valutazione dei Rischi. Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’AUSL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.Omessa costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
La mancata costituzione del SPP è punita con arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5.000 a 15.000 euro (Art.55, co.1, lett. b) del D.lgs. 81/2008).


Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo.Responsabilità giuridica di tipo amministrativo
È di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura. Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali. Mancata o incompleta elaborazione della Documento di Valutazione dei Rischi
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione della Documento di Valutazione dei Rischi. Innanzitutto va segnalato che esistono diversi enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l’AUSL, l’INPS, l’INAIL, piuttosto che i Vigli del Fuoco e che possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi. Inoltre la mancata redazione del DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.Omessa costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
La mancata costituzione del SPP è punita con arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5.000 a 15.000 euro (Art.55, co.1, lett. b) del D.lgs. 81/2008).

Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare 12 ottobre 2017 n. 3, fornisce indicazioni circa le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro inerente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e la mancata nomina del Medico Competente. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è individuato da un’unica disposizione normativa ma da tre differenti fattispecie. Pertanto le sanzioni applicabili sono differenti in ragione del comportamento omissivo riscontrato. In dettaglio il D.Lgs. n. 81/2008 prevede:
– arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a euro 5.699,20
In caso di mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.); D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera c)
– ammenda da euro 2.192,00 a euro 4.384,00
In tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria (e quindi nomina del Medico Competente) e ciò non sia stato attuato; D.Lgs. n.81/2008 art 18 comma 1 lettera g)
– sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096,00 a euro 4.932,00
Nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (e che è stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici o indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e lo stesso sia già adibito a quella specifica mansione.Omessa formazione dei lavoratori
Datore di Lavoro: i datori di lavoro possono svolgere il ruolo di RSPP. Per farlo hanno bisogno di una formazione adeguata. In caso di inadempienza sono previsti l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,00 €.
Dirigenti e Preposti: la formazione per dirigenti e preposti è a carico del datore di lavoro. Le sanzioni in caso di mancata formazione sono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure una multa da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.
RSPP: la mancanza di formazione per RSPP non datori di lavoro, prevedono l’arresto fra 3 e 6 mesi oppure l’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,00 €.
RLS: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del Datore di Lavoro. Nel caso in cui non gli venisse consentito il datore di lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.
Addetti Prevenzione Incendi e Addetti Primo Soccorso: queste figure devono essere presenti in ogni azienda in numero variabile a seconda delle dimensioni e del numero di lavoratori. Anch’essi devono ricevere una formazione per poter ricoprire tali ruoli, in caso di mancata formazione il datore di lavoro potrebbe essere arrestato tra 2 a 4 mesi oppure dovrà pagare un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.
Addetti all’uso attrezzature di lavoro: l’art. 73 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavoratori addetti all’uso di particolari attrezzature ricevano un’adeguata formazione a carico del datore di lavoro, se così non fosse quest’ultimo potrebbe trovarsi a dover pagare una multa da 2.740,00 € a 7.014,00 €. oppure potrebbe essere condannato da 3 a 6 mesi di carcere.
Lavoratori: tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività lavorativa (formazione generale e specifica). Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a proprie spese e nell’orario di lavoro. Anche in questo caso per mancata formazione ci sarebbe l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.La Corte Suprema, con la Sentenza 27 gennaio 2017, n. 3898 Corte di Cassazione Penale, sez. III, rigetta il ricorso presentato dal condannato alla pena di € 3.000,00 di ammenda per il reato previsto dall’art. 37, comma 1, per non aver provveduto ad assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.