Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il nuovo decreto che sostituirà il D.M. 10 marzo 1998

Una lettura commentata della bozza del nuovo decreto, non ancora entrato in vigore ma già circolante in versione definitiva, che presto sostituirà il D.M. 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

vvff(Fonte) In attesa della sostituzione del D.M. 10 marzo 1998, relativo ai “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008”, è stata diffusa la bozza del nuovo decreto. Qui di seguito, proponiamo una lettura commentata e un’analisi delle principali novità e della struttura del nuovo decreto, firmata dal professionista antincendio, l’ing. Filippo Cosi, autore della collana di eBook edita da Wolters Kluwer sul tema Antincendio e sulle regole tecniche verticali (“Autorimesse”, “Attività ricettive”, “Attività uffici”, “Scuole” e “Attività non normate“, nonché del volume cartaceo “Antincendio. Casi pratici di progettazione”).

Ultimamente è stata resa disponibile al pubblico la bozza di un decreto che andrà a sostituire il D.M. 10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008”.
A distanza di 10 anni, infatti, si darà attuazione alle disposizioni di cui all’art. 46 del “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. Nel frattempo, le disposizioni generali di cui a quest’ultimo decreto sono state integrate e aggiornate più volte, con circolari, chiarimenti, norme collegate, riferimenti incrociati, aggiornamenti vari, fino ad arrivare all’attuale versione integrata pubblicata dall’Ispettorato generale del lavoro, aggiornamento del Luglio 2018.
Nel dettaglio, le disposizioni dell’art. 46 del citato D.Lgs. n. 81/2008 sono le seguenti:

Articolo 46 – Prevenzione incendi
1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.