SICUREZZA: Dall’Aipaa – “Dispositivi anticaduta, – Errate informazioni diffuse da alcuni produttori e commercianti”

L’associazione denuncia alcune inesattezze giuridiche che rischiano di creare una situazione di confusione nel mercato

dpi anticadutaAipaa (Associazione italiana per l’anticaduta e l’antinfortunistica) ha pubblicato una nota, che riportiamo, in cui segnala che “recentemente, aziende che commercializzano sul territorio nazionale prodotti anche esteri, hanno inviato delle comunicazioni circolari contenenti delle inesattezze giuridiche che omettono alcuni elementi fondamentali e necessari per comprendere le problematiche del settore relativo ai dispositivi di ancoraggio, rischiando di creare una situazione di confusione nel mercato.

Sull’argomento è stato pubblicato anche un articolo sulla rivista AMBIENTE&SICUREZZA, uscito lo scorso 3 Febbraio 2016, da parte dell’Ing. Luigi Cortis e dell’Ing. Luca Rossi dell’INAIL dal titolo: “Ancoraggi permanenti, l’Unione europea conferma la correttezza del percorso italiano”.

I dispositivi di ancoraggio, come stabilito nella Circolare n°3 del 13 Febbraio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in funzione della loro installazione si suddividono in due categorie: quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili, trasportabili e non permanenti, e quelli installati permanentemente nelle opere stesse e che pertanto sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili.

I dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI, rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n°475/1992 e s.m.i. (attuazione della Direttiva 89/686/CEE) e pertanto riportare la marcatura CE in tal senso.

I dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione sono fissi e non trasportabili. Secondo la Circolare n°3 del 13 Febbraio 2015 rientrano in questa categoria tutti i dispositivi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro ma restano fissati alla struttura, ancorché alcuni componenti siano “rimovibili” perché, ad esempio, avviati ad un supporto. Essi sono prodotti da costruzione e non rientrando nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i. (attuazione della Direttiva 89/686/CEE), non devono pertanto riportare la marcatura CE come DPI.

E’ indispensabile inoltre completare l’informazione data nel documento relativamente alla pubblicazione della norma EN 795:2012 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e all’abrogazione della precedente versione (EN 795:1996).

Nel documento infatti è riportata una stampa della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sfuocata e non del tutto comprensibile, che mostra l’armonizzazione della norma EN 795:2012; non è scritto però che come la precedente versione EN 795:1996, anche la EN 795:2012 è stata armonizzata solo in parte con l’esclusione dei dispositivi di ancoraggio di Tipo A, C e D, e di qualsiasi loro combinazione.

Nel documento è riportato testualmente “Chi produce, commercializza e acquista prodotti non certificati secondo la normativa UNI EN 795:2012, viola la direttiva dettata dall’unione europea oltre a non avere più un prodotto in regola con le certificazioni obbligatorie”. Ciò porterebbe a credere che solamente un prodotto, in questo caso un dispositivo di ancoraggio, certificato secondo la norma EN 795:2012 sia idoneo e quindi commercializzabile. Questo non è vero.

Un prodotto per poter essere ritenuto “sicuro”, e quindi poter essere immesso sul mercato, deve rispettare i requisiti di sicurezza previsti nella Direttiva di prodotto o nel Regolamento ad esso applicabili. In mancanza della Direttiva di prodotto o del Regolamento si applica la Direttiva 2001/95/CE relativa alla “sicurezza generale dei prodotti”.

I dispositivi di ancoraggio destinati ad essere rimossi a fine lavoro, come chiarito dalla Circolare n°3 del 13 Febbraio 2015, sono DPI per cui rientrano nella Direttiva 89/686/CEE.

I dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente, come chiarito dalla Circolare n°3 del 13 Febbraio 2015, sono prodotti da costruzione e rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 305/2011.

Il fabbricante, in qualità di responsabile del prodotto realizzato e commercializzato, è libero di scegliere lo strumento attraverso il quale dimostrare di aver rispettato i requisiti di sicurezza previsti nella Direttiva o nel Regolamento. Può scegliere, ad esempio, di utilizzare una norma tecnica, se affine al proprio prodotto, ma non è obbligato a farlo.

Per i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere rimossi a fine lavoro, in quanto DPI, può essere presa come riferimento la norma EN 795:2012; per i dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente, può essere Associazione federata: presa come riferimento la norma UNI 11578:2015. Non vi è però nessun obbligo da parte del fabbricante.

In ultimo si vuole far notare come in Italia i dispositivi di ancoraggio più utilizzati siano quelli destinati all’installazione permanente per motivi legati alla tipologia edilizia, certamente la più ampia e varia d’Europa, e perché a livello locale sono in vigore dei regolamenti regionali che ne obbligano l’installazione, a discapito dei dispositivi di ancoraggio destinati ad essere rimossi a fine lavoro.

Questo perché quelli installati permanentemente permettono di eseguire lavori e manutenzioni in sicurezza non solo nell’immediato, ma anche in futuro, senza che ogni volta si debbano affrontare le problematiche relative all’installazione. Esse sono invece presenti e da valutare per quelli destinati ad essere rimossi a fine lavoro, tenendo in considerazione che tale attività va eseguita in sicurezza.

La linea di ancoraggio di Tipo C (detta anche “Linea Vita”) e l’ancoraggio puntuale di Tipo A, sono i dispositivi di ancoraggio permanenti utilizzati in Italia nella maggior parte dei casi”. (FONTE: casaclima.com)

PUBBLICITA’

PROGETTO ALBATROS SAFETY

www.progettoalbatros.net – Software per la valutazione dei rischi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri e per la formazione dei lavoratori semplice e completo.

About Mario Ferraioli 4038 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.