SICUREZZA: Mancato utilizzo dei DPI – chi può essere condannato?

lavori_in_quotaIn caso di infortunio mortale dovuto a “comportamento imprudente del lavoratore“, chi è che va ritenuto responsabile? Sul tema interviene una sentenza della Cassazione Penale (Sez. 4, n. 12224 del 22 marzo 2016), che si è pronunciata condannando tre imputati:

a) il legale rappresentante dell’azienda committente dei lavori, per aver omesso di controllare e verificare la corretta e puntuale esecuzione dei lavori appaltati, con particolare riferimento al dovere di ottemperare agli obblighi specificamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza;

b) il titolare della ditta appaltatrice dei lavori e datore di lavoro del lavoratore infortunato, per una serie di omissioni dei suoi obblighi in materia di sicurezza;

c) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta appaltatrice, per aver omesso di segnalare a tutti i preposti i pericoli connessi alla effettuazione dei lavori senza l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione e senza il rispetto delle procedure indicate nel libro di istruzioni per il montaggio e lo smontaggio dei teli medesimi.

Il fatto

L’infortunio mortale è avvenuto nel corso dei lavori di sostituzione di un telo serricolo. I lavoratore, avendo raggiunto la parte superiore della impalcatura metallica, senza ausilio di scale o ponteggi omologati e senza l’utilizzo di idonei dispositivi di protezione e non potendo per tale motivo operare frontalmente al tubo avvolgitelo – come espressamente prescritto dalle istruzioni di montaggio e smontaggio della serra – era costretto a sporgersi in avanti per l’utilizzo di una chiave avvolgitelo che a causa di un improvviso cedimento effettuava uno scatto rotativo in senso antiorario colpendolo al capo e provocandogli gravi lesioni che ne causavano la morte.

La difesa

L’impostazione difensiva sosteneva, oltre a una serie di obiezioni di carattere procedurale, che l’evento per cui è processo non si sarebbe verificato se la persona offesa avesse osservato puntualmente la procedura di sostituzione dei teli. Secondo la Cassazione, anche a voler prescindere dalle considerazioni sulla sussistenza di un concreto pericolo di infortunio e anche qualora fossero state eseguite le procedure corrette, resta il fatto che è stata dimostrata l’assoluta mancanza di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale (quali quelli suggeriti dalle stesse istruzioni di montaggio: caschi, cinture di sicurezza ecc.) che avrebbe sicuramente consentito, se non di evitare qualsiasi conseguenza pregiudizievole, quanto meno di attenuarla.

Comportamento del lavoratore e rapporto di casualità

I giudici non hanno ritenuto che il comportamento dell’infortunato abbia dato luogo ad una causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità o la sua interruzione. Perché ciò avvenga – si legge nella sentenza – si deve trattare di un percorso causale ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. In particolare, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. E’ stato più volte affermato dalla giurisprudenza che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non esime i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.

E’ dunque da escludere che abbia queste caratteristiche di abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto. Anche ammesso che la condotta del lavoratore sia stata contraria ad una norma di prevenzione, ciò non sarebbe sufficiente a ritenere la sua condotta connotata da abnormità essendo, l’osservanza delle misure di prevenzione, finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore.

È infatti del tutto prevedibile, e avviene purtroppo frequentemente, che un lavoratore non utilizzi i mezzi di protezione individuale per le più svariate ragioni. Di qui l’obbligo di osservare le cautele ulteriori che possano consentire di ovviare alle disattenzioni e anche alle volontarie omissioni del lavoratore imprudente.

La posizione del committente dei lavori

In materia di infortuni sul lavoro in un cantiere, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, che assegnano al datore di lavoro committente il dovere di promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo debba ritenersi escluso soltanto per i “rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

In tali casi, il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini.

L’esclusione è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine.

La posizione del datore di lavoro

Anche in presenza della figura del preposto e del responsabile della sicurezza, il datore di lavoro, quale primo responsabile della sicurezza, ha tanto l’obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche che quello di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Gli oneri gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con apposita delega in materia di sicurezza.

La posizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp)

Sebbene tale figura non sia destinataria in prima persona di obblighi sanzionati penalmente e svolga un ruolo non operativo, ma di mera consulenza, una funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico priva di autonomia decisionale, tale argomento non è di per sé decisivo per dell’esonero dalla responsabilità penale. In realtà, Quel che importa è che il Rspp sia destinatario di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, egli assuma l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni da esso previste.

D’altra parte, il ruolo svolto dal Rspp è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro e la sua attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Il Rspp, dunque, era tenuto all’obbligo giuridico di fornire attenta collaborazione al datore di lavoro individuando i rischi lavorativi e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli. L’imputato ha violato tale obbligo, omettendo la necessaria, doverosa attività di segnalazione e stimolo per l’eliminazione o riduzione dei rischi.  (FONTE: ingegneri.info)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.