Diventano liberi sia i prelievi che i versamenti sul conto corrente

Diventano liberi, e non soggetti al controllo del fisco, sia i prelievi che i versamenti sul conto corrente postale e bancario per professionisti, lavoratori autonomi e, quindi, per un gran numero di titolari di partita IVA. Su tali somme, infatti, anche se le relative operazioni non verranno giustificate da pezze di appoggio, l’Agenzia delle Entrate non potrà presumere l’esistenza di nero e di evasione fiscale.

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo sul versante dei conti: un settore ormai sotto il vigile occhio del fisco, dopo la nascita dell’Anagrafe dei rapporti finanziari.

C’era una volta una legge [1] che, per dare una mano all’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale, aveva stabilito, in favore del fisco, la presunzione secondo cui tutti i prelievi e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, erano da considerarsi “nero”. Una norma (ancora in vita per gli imprenditori) che aveva reso la vita impossibile ai professionisti e, comunque, a tutti gli esercenti arti e professioni. Il rischio di un accertamento fiscale, infatti, era sempre dietro l’angolo, potendo peraltro giungere dopo diversi anni, quando ormai la “memoria” delle operazioni era andata persa, e pur in assenza di qualsiasi obbligo di tenuta di un conto corrente “dedicato” all’attività professionale. In definitiva, la norma aveva fatto desistere molti contribuenti dall’utilizzo spensierato del proprio rapporto bancario.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato l’anno scorso la Corte costituzionale [2] la quale ha sancito l’illegittimità della presunzione secondo cui i prelievi dal conto non giustificati dei professionisti ed esercenti arti costituissero compensi evasi. Insomma, la “liberalizzazione” riguardava solo i depositi in banca.

A tale decisione si è subito adeguata la Cassazione [3] accogliendo una serie di ricorsi di contribuenti che, nel frattempo, erano finiti nelle maglie del fisco, vittime di accertamenti fiscali intimati solo sulla scorta di movimentazioni bancarie delle quali, a distanza di anni, l’interessato non era più riuscito a fornire spiegazioni.

La riforma

Ora però è finalmente il turno anche dei versamenti. Nello schema di decreto di riforma del sistema sanzionatorio, contenuto nella delega fiscale, è prevista la definitiva abolizione [4] della presunzione di evasione che scatta:

– per professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo in presenza di versamenti sui conti correnti; ad essi non si applicherà neanche la sanzione in caso di mancata o inesatta indicazione del beneficiario delle somme per bonifici;

– per gli imprenditori in presenza di prelievi sui conti correnti (per le imprese, dunque, resta solo la presunzione relativa agli importi riscossi).

Dunque, per gli esercenti arti e professioni sarà abolita la presunzione legale che gli accrediti sui conti bancari costituiscono compensi evasi, dopo che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima quella relativa ai prelevamenti. Con quest’ultima eliminazione è stata abrogata anche per le imprese la presunzione che i prelievi dai conti bancari per i quali non è fornita un’idonea giustificazione costituiscono ricavi evasi.

L’effetto è stato quello di escludere completamente tali soggetti dalla normativa concernente le presunzioni legali conseguenti alle indagini finanziarie.

[1] Art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, del Dpr 600/1973 limitatamente alle parole “o compensi”.

[2] C. Cost. sent. n. 228/2014.

[3] Cass. sent. n. 25295/2014, 1008/2015, 4585/2015, 9721/2015 e 12021/2015.

[4] L’articolo 31, comma 1-bis, lettera e) dello schema di decreto stabilisce che, per il 2016 e il 2017, «non si applicano» le parole «o compensi» e «i prelevamenti o», contenute nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/1973.


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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.