Agenzia delle Entrate, l’accertamento può scattare se il saldo di cassa è negativo

L’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamenti induttivi nel caso in cui ci siano delle anomalie nel saldo di cassa. In particolare, se il saldo è negativo e, allo stesso tempo, anomalo, l’amministrazione finanziaria potrebbe suppore che ci siano state delle irregolarità amministrative e contabili, e far scattare il controllo.

Una tesi supportata da una recente ordinanza della Cassazione (la numero 32812 del 2019), che ha stabilito che i controlli nei confronti di un’azienda da parte dell’Agenzia delle Entrate non solo erano corretti, ma anche fatti a norma di legge. L’onere della prova, dunque, sarà a carico del contribuente: toccherà all’accusato dimostrare che i rilievi fiscali avanzati dagli ispettori dell’AdE non corrispondano al vero e la situazione contabile dell’azienda (o dell’attività professionale che si conduce) sia effettivamente quella riportata nei bilanci.

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Il caso analizzato degli Ermellini riguarda un’azienda siciliana che si era vista recapitare, da parte del competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, degli avvisi di accertamento basati su dei saldi ritenuti sospetti se non addirittura improbabili. Partendo da questa situazione anomala, gli ispettori dell’AdE avevano fatto partire degli accertamenti induttivi per ricavi non dichiarati: i saldi di cassa a lungo negativi, infatti, facevano supporre l’esistenza di fonti di reddito che “sfuggivano” agli occhi del fisco italiano.

La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale avevano accolto il ricorso presentato dal contribuente (una Srl siciliana, come detto), sostenendo che gli accertamenti induttivi basati su delle supposizioni, e non delle prove concrete, non potessero avere alcun valore. Per questo motivo l’amministrazione finanziaria ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, che ha messo la parola fine alla querelle fiscale lo scorso 16 dicembre 2019.

Nella già citata ordinanza, gli Ermellini riconoscono invece le ragioni addotte dall’Agenzia delle Entrate. Secondo il giudice di legittimità, la presenza di saldi di cassa anomali è prova sufficiente dell’esistenza di ricavi non dichiarati. Nello specifico, nella sentenza si legge che “le voci di spesa di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”. Una tesi avvalorata anche dai versamenti di denaro da parte dei soci per ripianare il buco di cassa che, oltretutto, avvenivano senza un regolare verbale di assemblea dei soci.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.