Formazione e valutazione dei rischi: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

La valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere redatto in modo da essere idoneo strumento per la pianificazione e prevenzione degli interventi aziendali
La valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere redatto in modo da essere idoneo strumento per la pianificazione e prevenzione degli interventi aziendali

Nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 4/2015 del 24 giugno 2015.

L’ISTANZA DI INTERPELLO
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero in merito alla formazioneprevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla “valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.

A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isfol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato”.

LA RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 (documento di valutazione dei rischi) redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazione degli artt. 28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.

Da ciò discende che anche l’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore – da considerarsi parte integrante dell’organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare – è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell’Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

Fatto salvo l’obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.

In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.