GIURISPRUDENZA – L’Inapplicabilità della Responsabilità Penale dell’RSPP per la Mancata Adozione delle Misure di Sicurezza da Parte del Datore di Lavoro

Nell’ambito della complessa giurisprudenza relativa alla sicurezza sul lavoro, emergono chiarimenti fondamentali riguardo al ruolo e alle responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in relazione alla vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro.

L’RSPP, figura professionale incaricata di consigliare il datore di lavoro in materia di sicurezza, non ha il compito di supervisionare direttamente l’attuazione delle misure di sicurezza previste nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La sua responsabilità è circoscritta alla valutazione dei rischi e alla fornitura di indicazioni tecniche per la loro gestione. In tal senso, egli può essere ritenuto responsabile solo se commette errori tecnici nella valutazione dei rischi o nell’emissione di suggerimenti errati.

La Corte Suprema, seguendo un orientamento consolidato, ha chiarito che l’RSPP non può essere chiamato a rispondere penalmente per l’omissione del datore di lavoro nell’attuare le misure di sicurezza indicate nel DVR. La sua responsabilità si configura soltanto in caso di errori nella valutazione dei rischi o nell’omissione di segnalazioni colpose.

In una recente sentenza della Cassazione, si è ribadito che l’RSPP non ha l’obbligo di vigilare sull’effettiva attuazione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, né può essere ritenuto responsabile per eventuali eventi lesivi causati dall’inosservanza di tali misure. La sua responsabilità è limitata alla valutazione dei rischi e alla proposta di soluzioni adeguate.

Nel caso specifico trattato dalla Cassazione, riguardante un incidente mortale sul luogo di lavoro, è stato confermato che l’RSPP non può essere ritenuto penalmente responsabile per la mancata adozione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro. La Corte ha evidenziato che la responsabilità penale ricade esclusivamente sul datore di lavoro, il quale è tenuto ad adottare le misure precauzionali indicate nel DVR.

In conclusione, l’RSPP non ha il compito di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro e non può essere chiamato a rispondere penalmente per l’inosservanza di tali misure. La sua responsabilità è limitata alla valutazione dei rischi e alla fornitura di indicazioni tecniche per la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.