INGEGNERIA: La diagnosi energetica è un obbligo? E chi è autorizzato a farla?

Che si tratti di imprese, edifici pubblici o residenziali, la diagnosi energetica può essere indicata dalla normativa come obbligo. Vediamo in quali casi

energia_edifici_-640x360La valutazione del fabbisogno energetico di un edificio passa attraverso diversi livelli di approfondimento e viene letta da diversi soggetti, ognuno con le proprie competenze e finalità.

Se il committente richiede un maggior livello di comfort associato ad un minor costo per l’energia, il professionista può rispondere in modo esaustivo attraverso lo studio dello stato di fatto, delle condizioni d’uso reali e delle possibili soluzioni di intervento che ottimizzino il rapporto costi-benefici. Questo è l’obiettivo della diagnosi energetica.

Dopo avervi mostrato come si effettua una diagnosi passo dopo passo, in questo focus vogliamo rispondere ad alcune domande che possono nascere affrontando una diagnosi energetica, mettendo in luce le differenze tra questo documento e le valutazioni standard del più noto attestato di prestazione energetica.

In primo luogo, esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un pò di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze:

Imprese
Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” obbliga alla diagnosi energetica:
– Le grandi imprese, ovvero come specificato dal Mise, quelle imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
Imprese a forte consumo di energia che, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.
L’obbligo è già scaduto il 5 dicembre 2015 e le imprese che non se ne fossero ancora dotate possono incorrere in una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000.

Edifici pubblici
Il D.Lgs. n. 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; inoltre demanda al Mise l’approvazione di uno o più decreti che dettino la procedura di certificazione per le diagnosi energetiche e all’ENEA la definizione delle modalità con cui assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità.

Edifici residenziali
Il recentissimo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), attuativo della Legge n. 90/2013 prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edificispecificando anche le situazioni progettuali possibili da confrontare. L’elenco proposto nel decreto è considerato non esaustivo e sottolinea la necessaria conoscenza approfondita dell’edificio a monte di possibili interventi che coinvolgono il sistema edificio-impianto.

Articolo 5.3
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]
– impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione etermoregolazione del calore per singola unità abitativa;
– impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
– le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
– impianto centralizzato di cogenerazione;
– stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
– per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

I continui richiami del Decreto Requisiti Minimi e la scadenza ormai vicina (31 dicembre 2016) per l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore hanno spesso unito questi due temi: diagnosi energetica e contabilizzazione. A questo proposito ci chiediamo:

È obbligatorio redigere la diagnosi energetica nel caso in cui il condominio debba eseguire la contabilizzazione di calore?
Nello specifico il decreto che fissa la scadenza per la contabilizzazione è il D.Lgs. n. 102/2014 che rende cogente la norma UNI 10200 quale procedura per il riparto delle spese. In realtà per il condominio la norma UNI che è stata recentemente aggiornata prevede che si calcoli il “fabbisogno energetico” di ogni appartamento e dell’intero edificio, con il quale si stimeranno le quote fisse e anche le quote a consumo ad esempio nei prospetti previsionali. Il fabbisogno energetico deve essere calcolato a partire dalla norma UNI TS 11300 che distingue le condizioni standard da quelle reali (tailored rating): anche se nel decreto o nella norma UNI 10200 non si fa specifico richiamo alla diagnosi energetica, è estremamente importante partire da un’analisi approfondita del fabbisogno energetico così da offrire soluzioni di miglioramento energetico che in alcuni casi possono anche ripagare il progetto di contabilizzazione del calore.

In effetti eseguire una diagnosi energetica non è un’operazione banale e soltanto ilknow-how di un tecnico può approcciare questo tema. Il fine ultimo è quello di esaminare un ventaglio di proposte e scegliere tra queste la soluzione di miglioramento energetico ottima considerando molti fattori tra cui non da ultimo il rapporto costi – benefici.

Chi può redigere una diagnosi energetica?
Fino a due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2014, quindi fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche che riguardano le grandi imprese o le imprese energivore possono essere svolte da E.S.Co (Energy Service Company), EGE (Esperto in gestione dell’energia) e Auditor energetici anche non certificati. Dopo questa data il Mise chiarisce che saranno ammesse solamente le diagnosi provenienti da E.S.Co, EGE e Auditor energetici certificati secondo la relativa norma tecnica.

Se la diagnosi energetica invece è fatta come studio approfondito del comportamento dell’edificio, ad esempio con le finalità di miglioramento energetico o valutazione del fabbisogno per la contabilizzazione del calore, sarà il tecnico incaricato ad eseguire l’approccio alla diagnosi energetica, sempre seguendo le metodologie ed i criteri minimi riportati nella norma UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4.

La propensione all’investimento di un gruppo di persone come ad esempio i condomini che sono in procinto di realizzare un progetto di contabilizzazione del calore può essere spinta unicamente dal profitto che tutti i soggetti ne possono trarre.

Supponiamo di essere una E.S.Co, un Auditor o semplicemente un tecnico incaricato di redigere una diagnosi energetica per un condominio.
Il nostro committente, il condominio, può potenzialmente ripagare il lavoro di diagnosi energetica e di contabilizzazione con il beneficio economico ottenuto ad esempio dai minor consumi, magari conteggiando anche i bonus fiscali previsti a livello statale.

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Dal software Termolog Modulo Diagnosi: prospetto di spesa totale annua. In verde la spesa annuale a seguito dell’intervento di miglioramento energetico

Il grafico presentato nell’analisi dei risultati del Modulo Diagnosi di Termolog riporta in arancione il prospetto di spesa annuo che il condominio affronterà mantenendo il sistema edificio-impianto invariato: l’andamento crescente è dovuto al tasso di interesse in aumento. In verde invece si nota il profitto dovuto all’intervento di miglioramento energetico: a fronte di una spesa iniziale più alta dovuta all’investimento, dopo l’ammortamento il beneficio si concretizza con una minor spesa energetica.

Così noi tecnici otterremo il compenso per la nostra attività e la possibilità di seguire il condominio nelle fasi successive al progetto; il nostro condominio, una volta ammortato l’investimento trarrà beneficio dalla minor spesa energetica e da un più alto livello di comfort. E se invece si tratta di una E.S.Co. questa trarrà un profitto anche durante il periodo di ammortamento dell’investimento e seguirà la committenza anche nella gestione e manutenzione dell’impianto.

FONTE: ing. Annamaria Castagna

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.