NOVITA’ PER IL COORDINATORE E DATORE DI LAVORO: modifiche al T.U. 81/2008

L’emanazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 151/2015Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” ha ufficialmente comportato la modifica anche del D.Lgs. 81 del 2008 in alcuni punti salienti relativi ai Datori di Lavoro e Coordinatori.

 Partiamo dall’art. 3 Campo di applicazione” il cui comma 8 viene integrato inquadrando le «prestazioni occasionali» di LAVORO di tipo accessorio rientranti all’interno del D.Lgs. 81/2008 nel momento in cui le stesse siano a favore di un committente imprenditore o professionista e facendo rientrare tutte le altre casistiche all’interno dell’articolo 21 “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”.

Rimangono invece inalterate le esclusioni previste dall’articolo 3 che riportavano (e continuano a riportare)  «piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili».

Si chiarisce poi l’annosa interpretazione dei soggetti che per il precedente testo del D.Lgs. 81/2008 svolgono «la propria attività, spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso spese», così come indicato al comma 12-bis del sopracitato art. 3 “Campo di Applicazione”.

Il nuovo testo inserisce la parola VOLONTARIATO inquadrando il soggetto prestatore di attività come«volontariato» in favore di associazioni tra cui vengono inserite anche quelle di tipo religioso e per programmi internazionali di educazione non formale.

Relativamente agli interpelli ed al relativo art. 12 del Testo Unico si integra le Regioni e le Provinceautonome, tra i soggetti a cui viene consentito l’invio delle interrogazioni alla specifica Commissione.

Per quanto concerne l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 “Oggetto della valutazione dei rischi” lo stesso viene integrato con un nuovo comma (3-ter) ove viene previsto che INAIL, unitamente anche alle Aziende Sanitarie Locali, renda disponibili al Datore di Lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

Viene altresì modificato l’art. 26 «Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi» con il comma 1-bis «Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis»che viene abrogato e il comma 2-bis che viene modificato con la seguente dicitura «Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di PRIMO SOCCORSO NONCHE’ DI PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE, deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46».

La definizione «Registro infortuni» viene rimossa dal comma 6 dell’art. 53 “Tenuta della documentazione” che viene così riformulata:

«Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici».

Anche le sanzioni disposte all’art. 55 “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” vengono integrate con il nuovo comma 6-bis «In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati».

Similmente anche l’art. 87 “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso” vengono riviste alcuni dei riferimenti relativi alle eventuali sanzioni.

Passiamo quindi alle modifiche relative direttamente al ruolo del Coordinatore; il Decreto Legislativo 151/2015 va ad integrare l’art. 98 “Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori” con l’originario al comma 3 («I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIV») che si integra con il seguente periodo:

«L’allegato XIV e’ aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2.»

Il Decreto conferma quindi la validità dei corsi di aggiornamento per coordinatori in formato e-learning.

Il testo integrale del Decreto Legislativo 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” è disponibile nella sezione download dell’articolo.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.