Perito agrario assunto in Comune come geometra: «Non si può fare». Quattro condanne

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La Corte dei Conti ha bocciato l’assunzione da parte del Comune di Monteleone di Spoleto di un geometra senza relativo diploma, ma con in tasca la laurea di perito agrario, e condannato i tre componenti della commissione, oltre allo stesso perito. I quattro dovranno risarcire al piccolo municipio poco più di 33 mila euro. Secondo i giudici, infatti, la commissione nominata dall’ente per valutare i candidati al concorso pubblico non avrebbe dovuto applicare il principio di assorbenza, valutando cioè il possesso della laurea in Agraria come requisito più ampio del diploma di geometra.

Perito agrario assunto in Comune come geometra La sentenza è stata depositata il 26 agosto dalla Corte dei Conti (presidente Piero Carlo Floreani) e ha accolto le contestazioni della Procura regionale, secondo cui «non poteva esserci equipollenza tra il titolo posseduto dal candidato e quello richiesto dal bando di concorso, individuando di conseguenza il pregiudizio erariale nella corresponsione di emolumenti al perito agrario assunto, ma non selezionabile». Dopo aver rigettato le eccezioni sollevate dalla difesa dei quattro coinvolti nel procedimento scaturito dal concorso indetto nel 2017 per un posto da geometra, i giudici hanno rilevato che «l’immissione in servizio – è scritto in sentenza – di un dipendente non selezionabile costituisce un illecito contabile, contestabile sia alla commissione che al dipendente privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di partecipazione fissati dalla legge o dal bando».

Corte dei Conti: «Non si può fare» Nella pronuncia, inoltre, viene anche ricordato che «la commissione ha solo il compito di verificarne la sussistenza o la carenza in capo ai candidati dei requisiti soggettivi di partecipazione», motivo per cui «non è possibile applicare il principio di assorbimento, atteso che la commissione – si legge nella sentenza – non ha alcun potere di considerare che una laurea (in una disciplina diversa) possa assorbire un diploma ottenuto attraverso un percorso di studi tecnici e scientifici». La Corte dei Conti è più chiara ancora quando spiega che «non è possibile ritenere il titolo di geometra assorbito in quello di perito agrario o laureato in agraria, trattandosi di valutazioni che possono essere fatte a livello normativo o in sede di indizione del bando concorsuale». Esclusa dai giudici anche l’applicazione «criterio dell’equipollenza, che – ricordano ancora – dipende da una espressa norma di legge e non può essere rimessa a decisioni e valutazioni arbitrarie e imprevedibili di una commissione esaminatrice».

Quattro condanne per 33 mila euro In questo quadro, infine, la Corte dei Conti considera che su una simile «attività di valutazione e giudizio» effettuata dalla commissione «non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso, perché dagli atti – scrivono i giudici contabili – emerge come la commissione si fosse posta il problema dei requisiti soggettivi del candidato e abbia scientemente e volutamente deciso di ammettere il candidato nonostante non avesse il titolo di geometra». Da qui la condanna ai quattro al pagamento di poco più di 33 mila euro in favore del Comune di Monteleone di Spoleto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi nei sensi di cui in motivazione e al pagamento delle spese di giudizio quantificate in poco meno di 600 euro. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.