Prescrizione presuntiva per i crediti dei professionisti?

Ho un credito per una mia prestazione professionale richiesta in pagamento quattro anni fa. C’è il rischio che si applichi la prescrizione presuntiva?

La legge (cioè gli articoli da 2954 a 2961 del Codice civile) individua casi ben determinati in cui può essere applicata la prescrizione presuntiva dei diritti.

In base all’articolo 2956, n. 2) del Codice civile (la norma che più delle altre pare potersi applicare al suo caso) si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.

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Tenga conto che, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 3.886 del 29 giugno 1985), i professionisti ai cui crediti si applica la prescrizione presuntiva triennale sono soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione nei cui confronti c’è la prassi del pagamento senza dilazione per l’agevole determinabilità del credito.

Quindi se la sua professione rientra tra le professioni intellettuali classiche (commercialista, ragioniere, geometra, avvocato, architetto, analista contabile ecc.) ai crediti che dal suo esercizio derivano è sicuramente applicabile la prescrizione presuntiva triennale descritta dall’articolo 2956, n. 2), del Codice civile.

Fatta questa essenziale premessa, occorre dire che la prescrizione presuntiva funziona in modo che, decorso il tempo indicato dalla legge (tre anni dal compimento dell’attività per i crediti dei professionisti), scatta la presunzione che il debito sia stato pagato e che, quindi, sia estinto.

Pertanto, se lei oggi fosse costretto (considerata la risposta ottenuta dal legale del suo cliente) a ricorrere al giudice per chiedere ed ottenere il pagamento di quanto le spetta a titolo di compenso per la sua attività professionale e se il suo cliente eccepisse nel corso del giudizio che è intervenuta la prescrizione presuntiva del suo credito (per il decorso di più di tre anni tra la data del compimento dell’attività e la prima successiva richiesta di pagamento), l’unica possibilità che la legge concede al creditore (e quindi anche a lei) per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva è che lei deferisca al suo cliente il giuramento decisorio (articolo 2960 del Codice civile).

Lei, in altre parole, per superare l’eccezione di prescrizione presuntiva che fosse sollevata nel processo dal suo cliente potrà soltanto chiedergli di giurare di aver pagato quanto dovuto.https://1ad95c2de4c49b21e3ff87cb6acfa6e0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.htmlhttps://1ad95c2de4c49b21e3ff87cb6acfa6e0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Se il suo cliente giurerà di aver pagato, il giudice dovrà emettere sentenza con cui non potrà fare altro che rigettare la sua domanda di pagamento.

Per completezza, occorre anche dire che il debitore non può utilizzare la prescrizione presuntiva se, durante il processo, ammette che il debito non è stato estinto oppure nega che il credito esista oppure nega l’esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la richiesta di pagamento del creditore (in questo senso si esprime l’articolo 2959 del Codice civile).

Le stesse ammissioni o negazioni del debitore, però, se non sono state fatte nel corso del processo, ma sono state fatte fuori dal processo, non gli impediscono poi di usare la prescrizione presuntiva nel corso del processo.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.