Prevenzione incendi nelle scuole: principali differenze tra il D.M. 26 agosto 1992 e il D.M. 7 agosto 2017

Questo caso studio di nuova realizzazione di una scuola con capienza massima di 250 occupanti serve da esempio per confrontare il D.M. 7 agosto 2017 e il D.M. 26 agosto 1992, analizzando le differenze tra le due norme antincendio

Antincendio_Scuole_HP-1024x576È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017 il Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività scolastiche, ad esclusione degli asili nido, individuate al numero 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.

In questo articolo mettiamo a confronto le due norme, analizzando le principali differenze tra l’applicazione del D.M. 7 agosto 2017 e il D.M. 26 agosto 1992 nel caso di nuova realizzazione di una scuola con capienza massima pari a 250 occupanti così definita:
Descrizione edificio: Edificio isolato costituito da piano terra + coperture
Lunghezza in pianta: 80 m
Larghezza in pianta: 15 m
Altezza edificio: 6 m
Superfici: PT: 1100 m2
Numero occupanti: 250

Secondo il D.P.R. n. 151/2011 la realizzazione è definita come attività 67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti
fino a 150 persone A
oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido B
oltre 300 persone C

Una definizione più dettagliata è presente nel D.M. 7 agosto 2012.

Nel caso in esame l’attività è classificata 67.2.B.
La normativa di riferimento finora utilizzata per l’attività in esame è
D.M. 26 agosto 1992
• L.C. P2244/4122 sott. 32 del 30/10/1996

L’allegato al D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” è articolato in:
1. Generalità
2. Caratteristiche costruttive
3. Comportamento al fuoco
4. Sezionamenti
5. Misure per l’evacuazione in caso dl emergenza
6. Spazi a rischio specifico
7. Impianti elettrici
8. Sistemi di allarme
9. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi
10. Segnaletica dl sicurezza

Il D.M. 7 agosto 2017 Regola Tecnica Verticale del 3 asgoto 2015 Capitolo V.7: Attività scolastiche è articolato in
V.7.2 Classificazioni
V.7.3 Profili di rischio
V.7.4 Strategia antincendio
V.7.5 Vani degli ascensori

Relativamente alla classificazione del nostro esempio secondo il D.M. 7 agosto 2017 l’attività è di tipo OA – HA in base alla classificazione definita nella seguente tabella

Tab_2

La classificazione dell’attività scolastica secondo il D.M. 26 agosto 1992 è di “tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone”, basata in relazione alle presenze effettive contemporanee in essa prevedibile di alunni e di personale docente e non docente.
La RTV definisce anche le seguenti aree:

 Classificazioni aree dell’attività
TA Locali destinati ad attività didattica e spazi comuni Presenti al piano terra
TM Depositi o archivi di sup. lorda > 25 m2  e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2 Presenti al piano terra
TO Locali con affollamento > 100 persone Presenti al piano terra
TK Locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2; Non presenti
TT Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio Presenti al piano terra
TZ Altre aree Non presenti

Le aree TK sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitoloV.1. del D.M. 3 agosto 2015.
Dopo aver classificato la nostra attività occorre definire i profili di rischio
• Rvita Salvaguardia della vita umana (attribuito per ciascun compartimento)
• Rbeni Salvaguardia dei beni (artistici e strategici) (attribuito per l’intera attività)
• Rambiente Tutela dell’ambiente (attribuito per l’intera attività)
Il profilo di rischio Rvita è attribuito per compartimento in relazione ai seguenti fattori:
• δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel compartimento antincendio;
• δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio riferita al tempo tα in secondi impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.
Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche più rappresentative del rischio compartimento in qualsiasi condizione d’esercizio.

Nel D.M. 3 agosto 2015 sono indicati i profili di rischio per alcune tipologie di destinazione d’uso

Nel caso in esame un compartimento tipo, adibito ad attività scolastica, è classificato come

Profili di rischio
Rvita A2 Gli occupanti sono in stato di veglia e hanno familiarità con l’edificio, con velocità caratteristica di crescita dell’incendio media
Rbeni 1 L’edificio non è strategico nè vincolato
Rambiente Non significativo Può ritenersi mitigato dall’applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili Rvita e Rbeni

I profili di rischio non sono previsti dal D.M. 26 agosto 1992
La sezione V.7.4.1 tratta la strategia S.1 Reazione al fuoco e riporta i seguenti punti
1. Nelle vie d’esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d’esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, …) devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (Capitolo S.1).
2. Negli ambienti del comma 1 è ammesso l’impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) con l’incremento di un livello di prestazione delle misure richieste per il controllo dell’incendio (capitolo S.6) e per la rivelazione ed allarme ( capitolo S.7).
Nel caso in esame il livello di prestazione per la strategia S.1 per le vie di esodo è il livello I.

Il D.M. 7 agosto 2017 prevede, come soluzione conforme, l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2 (ex classe 1).
Il D.M. 26 agosto 1992 al punto 3.1 prevede che per le vie di esodo (negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere) è consentito l’impiego dei materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili).
Relativamente alla reazione al fuoco degli altri locali dell’attività il livello di prestazione associato è il livello I

che non richiede requisiti aggiuntivi, nel caso in esame, come soluzione conforme, è previsto l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2 (ex classe 1).
Il D.M. 26 agosto 1992 al punto 3.1 prevede che negli Altri ambienti le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.
Relativamente al caso in esame le richieste di prestazione di reazione al fuoco del D.M. 26 agosto 1992 sono più restrittive.
La sezione V.7.4.2 tratta la strategia S.2 Resistenza al fuoco e riporta una tabella contenente i valori minimi della classe di resistenza al fuoco in base alla classificazione dell’attività.
Secondo il D.M. 3 agosto 2015 il livello di prestazione per il compartimento tipo è il livello III

che prevedrebbe la determinazione della classe di resistenza al fuoco sulla base del carico di incendio specifico di progetto.
Il D.M. 7 agosto 2017 sostituisce questa metodologia di scelta ed impone la seguente classe minima per il caso in esame

Nell’esempio in esame, essendo l’attività scolastica inserita in un edificio isolato destinato solo a tale uso non confinante con altre opere da costruzione è possibile applicare il comma 2 del D.M. 7 agosto 2017
2. Qualora l’attività scolastica si sviluppi al solo piano terra, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tale attività e non adiacenti ad altre opere da costruzione, e tutte le aree TA e TO dispongano di uscite dirette su luogo sicuro, è ammesso il livello di prestazione 1 per la misura antincendio resistenza al fuoco (Capitolo S.2).
Il livello di prestazione I “Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale” prevede come soluzione conforme una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione, non inferiore alla massima altezza della costruzione e calcolata secondo le procedure del paragrafo S.3.11.
Non è richiesta alle strutture alcuna prestazione minima di resistenza al fuoco.
Il D.M. 28 agosto 1992 al punto 3.0 riporta la seguente tabella con le indicazioni della classe di resistenza al fuoco R richiesta alle strutture portanti e REI per quelle separanti

Altezza antincendio dell’edificio R REI
fino a 24 m 60 60
oltre 24 m 90 90

Nel caso in esame il D.M. 28 agosto 1992 è più restrittivo rispetto al D.M. 7 agosto 2017 per la resistenza al fuoco.
La sezione V.7.4.3 tratta la strategia S.3 compartimentazione che riporta una serie di indicazioni per le varie aree che costituiscono l’attività in esame, che devono avere le caratteristiche di compartimentazione previste nella tabella V.7-2.

Inoltre come indicazione aggiuntiva prevede che le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano non inferiore a -5 m.
Secondo il D.M. 3 agosto 2015 per la strategia S.3 il livello di prestazione per il compartimento tipo è il livello II

Rispetto al D.M. 26 agosto 1992 si ha una differenza nella determinazione della superficie massima di ciascun compartimento.
Secondo il D.M. 7 agosto 2017 e D.M. 3 agosto 2015 nel caso in esame non è prevista una superficie massima di un compartimento secondo i dettami della tabella S.3-4

Il D.M. 26 agosto 1992 al punto 4 riporta che gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti di superficie non superiore a quanto indicato nella seguente tabella A

Altezza antincendi Massima superficie dei comparti
fino a 12 m 6.000 m2
da 12 m a 24 m 6.000 m2
da oltre 24 ma 32 m 4.000 m2
da oltre 32 ma 54 m 2.000 m2

Relativamente al caso in esame le richieste di prestazione di compartimentazione del D.M. 26 agosto 1992 sono più restrittive.
La sezione V.7.4.4 tratta la strategia S.4 Esodo mentre la sezione V.7.4.5 tratta la strategia S.6 Controllo dell’incendio che dà delle indicazioni, in relazione al tipo di aree presenti, relativamente alle misure di controllo dell’incendio da adottare nell’attività secondo i livelli di prestazione previsti nella tabella V.7-3
V.7-3.

Nel caso in esame per le varie aree dell’attività è associato il livello di prestazione II che prevede, come soluzione conforme, l’utilizzo di unaprotezione di base attraverso l’impiego di estintori portatili la cui tipologia di installazione è selezionata in riferimento alle classi di incendio di cui alla tabella S.6-3 del D.M. 3 agosto 2015.
Sono riportati inoltre delle indicazioni nel caso di progettazione della rete idrica secondo la UNI 10779, e nel caso di progettazione di un eventuale impianto di controllo o estinzione dell’incendio di tipo sprinkler secondo la norma UNI EN 12845.
Il D.M. 22 agosto 1992 al punto 9 riporta i mezzi ed impianti di estinzione degli incendi da realizzare all’interno dell’attività, in particolare i punti

-9.1. Rete idranti
Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.
La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, con caratteristiche di lunghezza tali da consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta.
Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e anch’esso di lunghezza idonea a consentire di raggiungere col getto ogni punto dell’area protetta.
Tale idrante deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.
Al piede di ogni colonna montante, per edifici con oltre 3 piani fuori terra, deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.
Per gli altri edifici è sufficiente un solo attacco per autopompa per tutto l’impianto.
L’impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 litri/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno 2 colonne.
L’alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l’erogazione ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 min.
Qualora l’acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata una idonea riserva idrica alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.
Tale riserva deve essere costantemente garantita.
Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere alimentate elettricamente da una propria linea preferenziale.
Nelle scuole di tipo 4 e 5, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all’altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa o due elettropompe).
L’avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.
Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco.
Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

-9.2. Estintori
Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m2 di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.
Relativamente al caso in esame le richieste di prestazione per il controllo dell’incendio del D.M. 26 agosto 1992 sono più restrittive.
La sezione V.7.4.6 tratta la strategia S.7 Rivelazione ed allarme e dà delle indicazioni, rispetto ai criteri del D.M. 3 agosto 2015, relative al livello di prestazione sulla base della classificazione dell’attività relativamente ai valori indicati nella tabella V.7-6.

La soluzione conforme per il livello di prestazione I “La rivelazione e allarme è demandata agli occupanti” prevede che sia codificata, nelle procedure di emergenza, un’idonea procedura finalizzata al rapido e sicuro allertamento degli occupanti.
Il D.M. 22 agosto 1992 al punto 9.3 Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi da delle indicazioni limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/m2, dove deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio.
Relativamente al caso in esame le richieste di prestazione per la rivelazione e allarme del D.M. 26 agosto 1992 sono più restrittive.
Il D.M. 7 agosto 2017 si conclude con delle indicazioni sui vani degli ascensori. (Fonte)

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.