Il 26 agosto 2016 scade il primo quinquennio di riferimento: chi non avrà svolto le 40 ore di aggiornamento sarà sospeso temporaneamente
Il 26 agosto 2016 terminerà il primo “quinquennio di riferimento” per i professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell’Interno (art. 16 del D.lgs. n. 139 dell’8 marzo 2006) che, nell’ambito delle rispettive competenze professionali, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, alla redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.
Si tratta di ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4 del D.M. 5 agosto 2011:
a) iscrizione ai rispettivi albi professionali;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi organizzato da Ordini e Collegi professionali provinciali, che prevede un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi.
Inoltre, per ottenere il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque annidalla data di iscrizione nell’elenco (quinquennio di riferimento).
Il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha reso noto, con la comunicazione delDcprev n. 15614 del 29 dicembre 2015, i criteri per il calcolo della decorrenza del nuovo quinquennio di riferimento. La Circolare n. 658 del 27 gennaio 2016 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiarito ulteriormente la procedura che scatterà alla scadenza del 26 agosto 2016:
a) i crediti formativi eventualmente cumulati in eccesso durante il primo quinquennio saranno azzerati e il calcolo ricomincerà da capo;
b) il secondo quinquennio decorrerà automaticamente solo per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel corso dei precedenti cinque anni;
c) per coloro che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio vi sarà unasospensione temporanea dagli elenchi, con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione; gli eventuali atti emessi e sottoscritti da professionisti antincendio in regime di sospensione saranno nulli;
d) i professionisti sospesi potranno essere reintegrati negli elenchi dopo aver completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio; per questi soggetti, il nuovo quinquennio di riferimento inizierà da quella data, a prescindere dalla durata del periodo di sospensione. (Giorgio Tacconi)
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