REFLUI PISCINE IN FOGNATURA PUBBLICA: SENZA AUTORIZZAZIONE E’ REATO

L’agriturismo che immette in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, le acque di scarico della piscina, commette reato

Integra il reato previsto dall’art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 l’immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue provenienti da una piscina di un agriturismo, equiparabili a quelle domestiche solo a condizione che provengano da piccole e medie imprese e che rispettino i parametri indicati dall’art. 2, D.P.R. n. 227/2001, essendo altrimenti applicabili gli artt. 74 e 101 D.Lgs. n. 152/2006.

Il fatto
Il titolare di un agriturismo, che convogliava nella condotta delle acque reflue domestiche le acque provenienti da una piscina presente nella propria azienda, dopo essere stato condannato dal Tribunale di Udine per il reato di cui all’art. 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, si rivolgeva alla Suprema Corte.

Il ricorso
Nel ricorso veniva contestata l’assimilazione delle acque di scarico provenienti dalle piscine alle acque reflue industriali, sul rilievo che la L.R. n. 25/1996, prevede che le piscine annesse alle strutture agrituristiche utilizzate esclusivamente dai fruitori di dette strutture sono considerate ad uso privato fino a una superficie di 120 mq.
La piscina installata presso l’agriturismo dell’imputato rientrava in detti parametri. Inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 7, lett. a) ed e), cit. dec. sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno o alla silvicoltura e quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
Il D.P.R. n. 227/2011 avrebbe poi assimilato alle acque reflue domestiche quelle provenienti dalle piscine, con la sola esclusione delle acque di contro lavaggio dei filtri, non preventivamente trattate.
La Cassazione penale, con sentenza 16 gennaio 2015 n. 1993, ha respinto il ricorso.

Cosa dice la Cassazione
Al momento del fatto, la fattispecie era disciplinata dalla L.R. Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (art. 18, comma 25) che richiamava il D.Lgs. n. 152/1999.
Questa norma stabiliva che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni aventi caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, in quanto derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico, purché separate dagli altri reflui.
L’art. 18, comma 25, L.R. n. 13/2002 è stato poi sostituito dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 26, art. 179, comma 1, lett. a): attualmente è previsto che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal successivo comma 26 – che si riferisce a scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari e di acque utilizzate per scopi geotermici – si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati al D.P.R. n. 227/2011.

Ciò chiarito, la sentenza è passata a verificare se e in che misura la disciplina contenuta nell’appena citato decreto sia più favorevole della disciplina previgente e sia applicabile nel caso di specie.
Per la Corte suprema, il criterio distintivo tra insediamenti civili e produttivi va ricercato in concreto sulla base dell’assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per quantità e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi. La definizione di acque reflue domestiche è tale da non ricomprendere le acque reflue non aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche.

In Friuli Venezia Giulia, la normativa regionale di riferimento richiama i criteri di assimilazione di cui al D.P.R. n. 227/2011. L’art. 1 ne individua l’ambito di applicazione richiedendo la sussistenza di due presupposti:
1) la riconducibilità dello scarico alle categorie di imprese di cui al D.M. attività produttive 18 aprile 2005, art. 2 e, cioè, alle piccole e medie imprese (PMI);
2) l’attestazione, da parte del titolare dell’impresa, dell’appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, presentata allo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dello stesso D.P.R. n. 227/2011.
L’art. 2 precisa che, in assenza di disciplina regionale e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, trovano applicazione i criteri di assimilazione di cui al precedente comma 1. Tale comma prevede che, fermo restando quanto previsto dall’art. 101 dall’allegato 5 alla parte terza D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’allegato A;
b) le acque provenienti da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività indicate nella tabella 2 dell’allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa.

Per quanto rilevava nel caso in esame, la tabella 2 dell’allegato A al D.P.R. prevede, al n. 19, che sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque delle piscine, con l’esclusione delle acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
Secondo la Corte, si tratta di un quadro assai articolato da cui emerge che la normativa di cui al D.P.R. n. 227/2011, seppure in astratto più favorevole rispetto al D.Lgs. n. 152/2006, non trova applicazione automatica e, dunque, non muta in via generale le categorie delle acque di scarico.

La sua applicazione è, infatti, limitata alle imprese che abbiano attestato, con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, l’appartenenza alla categoria delle PMI.
Del resto, l’assoluta prevalenza del profilo procedimentale su quello sostanziale emerge anche dall’art. 49, comma 4-quater, aggiunto dalla legge di conversione n. 122/2010, che costituisce il fondamento normativo dell’emanazione del richiamato D.P.R. n. 227/2011.

Tale disposizione autorizza il governo ad adottare regolamenti di delegificazione volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base a: criteri di proporzionalità; semplificazione dei regimi autorizzatori, con l’eliminazione degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero all’attività esercitata; ampliamento dell’ambito di utilizzo dell’autocertificazione; informatizzazione degli adempimenti e delle procedure; coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.

Sono invece del tutto assenti, nella disposizione che autorizza la delegificazione, riferimenti agli ambiti di materia nei quali la semplificazione degli adempimenti amministrativi può trovare spazio, quali la tutela dell’ambiente o, più nello specifico, la tutela delle acque dall’inquinamento. E proprio la mancanza di espressi riferimenti alla materia dell’inquinamento delle acque, concretizzandosi nella mancanza dell’autorizzazione a delegificare tale materia, ha reso necessaria, da parte della disciplina regolamentare, la precisazione che i criteri di assimilazione di cui al comma 1 non derogano a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 (art. 101, comma 7, lett. e)) con la conseguenza che l’applicazione di tali criteri di assimilazione deve intendersi soggetta all’ulteriore condizione che gli scarichi abbiano “caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche”.
A fronte di siffatto quadro normativo, la Cassazione ha confermato che l’assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque reflue generate da attività produttive trova applicazione solo per le PMI, in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi sopra richiamati, e non vale ad innovare in via generale la sistematica degli artt. 74, comma 1, lett. g) e h) e art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso in esame, secondo la Cassazione, una tale prospettazione mancava del tutto, sia con riferimento all’appartenenza dell’impresa esercitata alla categoria delle PMI, sia con riferimento all’attestazione di tale appartenenza con dichiarazione sostitutiva presentata allo sportello unico per le attività produttive, sia con riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque.

Inoltre, le acque di contro lavaggio dei filtri delle piscine non preventivamente trattate – la cui presenza nello scarico era stata ampiamente riscontrata nel caso di specie – sono escluse espressamente anche sul piano oggettivo dall’ambito di applicazione del D.P.R. n. 227/2011, con la conseguenza che il reato contestato avrebbe comunque era ravvisabile anche in presenza della prova della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso D.P.R..
La sentenza ha, infine, chiarito che l’invocata applicazione della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 25/1996 (il cui art. 4, comma 5 ter prevede che le piscine annesse alle strutture agrituristiche utilizzate esclusivamente dai fruitori di dette strutture sono considerate ad uso privato fino a una superficie di 120 mq) è inserita nella disciplina regionale dell’agriturismo ed è semplicemente diretta all’individuazione degli edifici e delle costruzioni destinate all’esercizio di tale attività e perciò non ha nulla a che vedere con la tutela dell’ambiente. In altri termini, il riferimento all’ “uso privato” delle piscine contenuto in quella disciplina non ha in alcun modo l’effetto di rendere assimilabili agli scarichi domestici gli scarichi delle piscine trattandosi di una definizione normativa dettata per altri fini.

Articolo tratto da Ambiente & Sviluppo, n. 7/2015, p. 459-460

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.