Se la ditta fallisce l’Inps paga il Tfr

L’azienda dove lavoro sta per chiudere perché dicono fallirà: in caso di intervento del tribunale chi mi paga il TFR?

Tanto in caso di fallimento (volontario o richiesto su istanza dei creditori), tanto in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, tanto nel caso di rigetto dell’istanza di fallimento (per assenza, da parte dell’azienda – comunque insolvente – delle condizioni soggettive e/o oggettive per l’ammissione a tale procedura), se il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata o per azioni, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia: un particolare fondo istituito presso l’Inps.

È quest’ultimo a pagare:

– le ultime tre mensilità di stipendio (a condizione che il rapporto di lavoro non sia cessato prima di un anno dalla data di presentazione del ricorso per il fallimento);

– tutto il TFR maturato dal dipendente alla data di fallimento dell’azienda.

È necessario che il credito del lavoratore risulti però già accertato. Il che, in termini pratici, si traduce: – nel caso di fallimento: ci deve essere stata (e conclusasi) la cosiddetta “udienza di verifica dello stato passivo”. In essa il giudice delegato al fallimento accerta tutti i crediti intervenuti al fallimento e che hanno chiesto l’ammissione al passivo e, dopo aver redatto una sorta di schema degli ammessi, dichiara esecutivo lo stato passivo. Con l’emissione di questo provvedimento, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia;

  – nel caso di rigetto dell’istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura, o in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, non essendo intervenuta la verifica dello stato passivo, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto, preventivamente, un decreto ingiuntivo o una sentenza del tribunale che abbia accertato il proprio credito.   A riguardo di quest’ultimo punto è intervenuta una precisazione dell’Inps [1]. È noto che, con la riforma del diritto fallimentare [2], non è più necessario procedere alla verifica dello stato passivo qualora risulti che non vi sia (o non possa essere acquisito) attivo da distribuire ai creditori intervenuti al passivo del fallimento. Questo significa che non vi può essere né un’udienza di verifica dello stato passivo, né tantomeno un provvedimento che dichiara esecutivo lo stato passivo.

Come fanno, allora, i lavoratori a chiedere il pagamento al Fondo di Garanzia dell’Inps? È l’Inps stesso a chiarirlo: quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché la legge [3] prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, è sufficiente che il lavoratore

– che voglia ottenere il pagamento del Tfr

– produca all’Inps il decreto di chiusura della procedura concorsuale.

Resta ferma la necessità di provare l’esistenza del credito mediante la consegna dell’originale di un titolo esecutivo quale una sentenza, un decreto ingiuntivo, un decreto di esecutività del verbale di conciliazione davanti alla Direzione del Lavoro, la diffida accertativa quando, con provvedimento del Direttore della Dpl, acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

RIP: www.laleggepertutti.it

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.