SICUREZZA ANTINCENDIO: ecco gli aggiornamenti per le strutture sanitarie

Con la Circolare n. 12580 del 2015 vengono forniti chiarimenti sull’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

strutture sanitarieCon la Circolare n. 12580 il Ministero dell’Interno fornisce gli indirizzi applicativi relativi al D.M del 19 marzo 2015, recante le norme sull’aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dellestrutture sanitarie. Nella circolare si legge che il DM in questione introduce aggiornamenti alla regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture, aggiornamenti previsti a seguito dell’art. 6 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, (convertito in L.189/2012).

Ad essere interessate sono le strutture che erogano prestazioni in regime di regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto; le strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2t; ed infine le strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, così come previsto dall’allegato I del DPR 151/2011.

In buona sostanza, la circolare chiarisce che gli Allegati I e II del DM 19 marzo 2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del DM 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V, relativo al sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l’adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

La circolare ricorda poi le prossime scadenze da considerare per l’adeguamento alle nuove previsioni.

A) Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2

1° scadenza 24 ottobre 2015
2° scadenza 24 ottobre 2018
3° scadenza 24 ottobre 2021

B) Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2

1° scadenza 24 aprile 2016
2° scadenza 24 aprile 2019
3° scadenza 24 aprile 2022

C) Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto

1° scadenza 24 aprile 2016
2° scadenza 24 aprile 2019
3° scadenza 24 aprile 2022
4° scadenza 24 aprile 2025

In questa ultima casistica, l’adeguamento può essere realizzato procedendo per singoli lotti di lavori, introducendo, così, un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l’impiego delle risorse.

Per quanto riguarda il sistema di gestione della sicurezza, la Circolare ricorda che l’allegato III del DM 19 marzo 2015, che, oltre ad introdurre il nuovo titolo V al DM del 2002, detta specifiche indicazioni in merito, finalizzate all’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare, e che la predisposizione e l’adozione di tale sistema di gestione deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento.

Per la predisposizione e l’ attuazione del sistema di gestione, inoltre, è prevista la figura centrale di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio – individuato dal titolare dell’attività – che deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del DM del 5 agosto 2011.

Deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V e tutti gli addetti antincendio devono frequentare il corso relativo ad attività a rischio di incendio elevato di cui al D.M. 10 marzo 1998 e conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Ulteriori chiarimenti, inoltre, sono dedicati alla definizione di compartimento e alla determinazione del numero minimo di addetti per compartimento.

Un’ultima precisazione riguarda infine i punti 17.3.2, 26.2.2 e 36.3.2 – Distribuzione dei gas medicali: la distribuzione di gas medicali, oltre a quanto previsto nei punti sopra indicati, deve essere progettata, realizzata e gestita a regola dell’arte essendo gli impianti inclusi nel campo di applicazione del D.M.37/08.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.