Sicurezza studenti in alternanza scuola-lavoro: in allegato un progetto di formazione

Il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 contiene già un “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”. Detto Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficia Serie Generale n.297 del 21-12-2017 è entrato in vigore del provvedimento: 05/01/2018. Ma cosa prevede nello specifico?

Proviamo a leggerlo direttamente dalla normativa. Il Decreto è parte strutturante e integrante dell’Alternanza Scuola-Lavoro, resa obbligatoria dalla legge “la Buona Scuola”. Un percorso formativo co-progettato da scuole e imprese per aiutare i giovani ad acquisire competenze e orientamenti fondamentali per il proprio futuro professionale. Nella pratica, l’Alternanza Scuola-Lavoro permette agli studenti di vedere da vicino le applicazioni pratiche delle conoscenze apprese sui banchi di scuola.

Cos’è il Regolamento e come viene definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

Il regolamento delimita quella che è la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Le modalità di applicazione

Il regolamento chiarisce e specifica chiaramente, inoltre, quelle che sono le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni normative o organizzative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro già definite, chiarite, elencate e disciplinate al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Salute e sicurezza

Nello specifico l’articolo 5 dal titolo “Salute e sicurezza” prevede, al comma 1, che “gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”.

Le competenze del Dirigente scolastico

L’articolo 5, comma 2, del Decreto 3 novembre 2017, n. 195 dispone che “è di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”.

Le collaborazioni USR-Scuola-struttura ospitante

L’articolo 5, comma 3, del Decreto 3 novembre 2017, n. 195 dispone che “Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:

  • stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
  • svolti percorsi formativi in modalità e-learning , anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
  • promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Garantire la salute e la sicurezza degli studenti

Quello che è capitato qualche giorno fa, che rattrista e preoccupa la comunità scolastica tutta e l’Italia, è la testimonianza tangibile che le previsioni normative da sole non bastano e non servono. Non dimentichiamoci, infatti, che l’articolo 5, comma 4, del Decreto 3 novembre 2017, n. 195 dispone già che “al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”. Serve investire, dunque, in sicurezza e garantirla, ancor di più, in questo settore nel quale si è ancora in formazione

La sorveglianza sanitaria e il regime delle assicurazioni

Il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 dispone all’articolo 5, comma 5, che “Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti”.

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.

Assolombarda e alcune risposte in tema di sicurezza

Per non correre rischi, cosa è necessario fare? Ci regala alcune valide risposte un opuscolo informativo di “Assolombarda. Confindustria di Milano Monza e Brianza” nell’opuscolo “Fabbrichiamo competenze per il futuro Suggerimenti per un’Alternanza Scuola-Lavoro semplice ed efficace”.

Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Qualora si preveda l’inserimento sistematico di studenti in tirocinio – si legge nel documento – si raccomanda di aggiornare il DVR considerando anche i rischi derivanti dalla esposizione a rischi per gli studenti coinvolti nei progetti di alternanza, indicando le misure di prevenzione e protezione adottate dalla azienda (es. possibile presenza di una figura di riferimento, formazione e informazione mirate, procedure/istruzioni ad hoc ecc.)

Formazione in materia di salute e sicurezza

Il tirocinante è a tutti gli effetti equiparato ad un lavoratore. Pertanto, si legge nel brillante documento, l’azienda è tenuta a formarlo ed informarlo sulla base dei rischi valutati nel DVR. L’azienda verifica con l’istituto ore di formazione già erogate agli studenti (alcuni istituti, oltre alle 4 ore di formazione generale, erogano anche la formazione specifica attestandola) e provvede ad integrare la formazione rispetto ai rischi specifici (es. procedure di emergenza, piano di evacuazione, uso di attrezzature ecc.), attraverso formatori in possesso dei requisiti di legge.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Sentito il servizio di prevenzione e protezione, qualora la mansione prevista per lo studente lo esponga a dei rischi che richiedono l’impiego di DPI, l’azienda, si legge nell’attualissimo e ben strutturato opuscolo, fornisce ai tirocinanti i DPI adeguati alla tutela della loro salute e sicurezza durante lo svolgimento delle mansioni nonché formazione e addestramento per il loro uso.

La lettera di Francesco

L’opuscolo citato di “Assolombarda” contiene, in esordio, una strepitosa lettera di uno studente, tal Francesco, che sintetizza davvero l’energia e la voglia di imparare degli studenti italiani. La riproponiamo nella speranza che quello che è accaduto, gravissimo e intollerabile, non metta a rischio tutta la struttura dell’Alternanza Scuola-Lavora e i tantissimi PCTO che fanno delle scuole italiane dei poli di eccellenza. Nessun progetto, infatti, può valere la vita di uno studente. Va rivista la normativa sulla sicurezza e resa adeguata ai tempi e, principalmente, vanno fatti maggiori investimenti statali per rendere questo progetto sicuro e all’avanguardia.

Gentilissimo Imprenditore, Le volevo scrivere due righe per ringraziarla di tutto quello che ho trovato nella sua incredibile azienda. Mi sono trovato da subito benissimo e proseguendo il percorso che avete così attentamente studiato per me, mi sono reso conto di quanta bellezza umana e professionale si può rivelare dietro i vestiti scuri e le mani sporche dei suoi dipendenti. Ho conosciuto ogni settore della sua ditta e oltre a riconoscere la bravura e professionalità devo riconoscere la bontà che caratterizza ognuno di loro. Ho incontrato uomini tutti d’un pezzo e ragazzi entusiasti, ho conosciuto esperti del campo e inesperti con voglia di lavorare, lavoratori giovani e vecchi, uomini e donne che alle volte con difficoltà, collaborano perfettamente in sintonia e amicizia creando grandi squadre di grandi uomini. Ho conosciuto persone che, con evidenti problemi e difficoltà, lavorano sempre con sorriso e voglia di fare. Penso di essere cresciuto imparando cose nuove, utili e interessanti. La cosa più bella era il sorriso che chiunque mi riservava la mattina alle 9.00 e alla sera alle 17.00. La ringrazio vivamente per la fantastica esperienza e per il meraviglioso ambiente nel quale per tre settimane ho imparato, sperimentato e, dopotutto, lavorato. Una azienda non è fatta dalle macchine o dal fatturato, ma dalle persone. Per questo siete grandi! Francesco”.

Progetto per la formazione sulla sicurezza rivolto agli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro

La Delibera n.866 del 30-07-2018 della Regione Toscana, già quattro anni fa, ad esempio, si era fatta carico di un brillante “Progetto per la formazione sulla sicurezza rivolto agli studenti inseriti in percorsi di alternanza scuola-lavoro” che alleghiamo a riprova che la prevenzione è sempre possibile e ruota attorno ad un maggior impegno sul fronte della sicurezza e della formazione sulla sicurezza.

Il progetto, infatti, in premessa, sintetizza le necessità “al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza e salute nella scuola e tra i giovani, la Regione Toscana ha previsto due importanti azioni, una nell’ambito del Piano regionale di prevenzione (PRP) 2014 – 2018 (rif. progetto 42) e l’altra nell’ambito della Delibera n. 151/2016. La Delibera n. 151/2016, infatti, prevede un’azione rivolta alla scuola al punto 8 dell’Allegato 3 “Obiettivi di formazione strategica…”. In particolare, viene posto l’obiettivo di “supportare gli istituti scolastici nei percorsi di educazione e formazione alla sicurezza e salute, inclusi i percorsi di alternanza scuola/lavoro”.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.