SICUREZZA SUL LAVORO: Differenza tra malattia professionale e infortunio sul lavoro

Voglio fare causa al datore di lavoro per aver riportato dei danni fisici mentre lavoravo: a riguardo ho sentito parlare di malattia professionale e infortunio sul lavoro. Qual è la differenza?

risarcimento_infortunio_lavoroPer infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro:
– permanente (assoluta o parziale);
– temporanea assoluta (ossia che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni).
L’infortunio può avere, in alcuni casi, come conseguenza anche la morte del lavoratore.
Di norma l’infortunio è determinato da una causa violenta e improvvisa (per esempio la caduta di una mensola sulla testa della segretaria, la rottura di un macchinario ecc.), mentre la malattia è più strettamente collegata al continuo e giornaliero ripetersi delle mansioni lavorative (ernia per chi solleva pesi, grave malattia polmonare per chi respira polveri tossiche, ecc.).

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (cosiddetto rischio lavorativo). La malattia comporta un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.

Le malattie professionali sono tutte catalogate in apposite tabelle. Tuttavia la Corte Costituzionale ha stabilito che il lavoratore può dimostrare la possibile origine lavorativa della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.

Al verificarsi dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore non in prova la conservazione del posto di lavoro per il tempo previsto dai contratti collettivi (cosiddetto “periodo di comporto“), sempre che non si tratti di eventi ascrivibili a colpa del datore di lavoro.

Qualora l’infermità sia stata determinata dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro o in comportamenti di cui il datore di lavoro sia responsabile, l’azienda non può licenziare il dipendente neanche in caso di superamento del periodo di comporto poiché in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento illegittimo del datore di lavoro. Quest’ultimo potrà recedere dal contratto di lavoro solo per giustificato motivo oggettivo(sopravvenuta impossibilità della prestazione), con preventivo obbligo di ricercare altre mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente.

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MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.