FISCO: Trust, come gestire le ricchezze familiari e proteggerle dal fisco

Il Fisco parla. E sdogana l’utilizzo dei trust in Italia. Con la circolare 34/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha dettato le linee guida interpretative, facendo luce su alcune delle più frequenti questioni aperte sull’utilizzo dei trust e sulla pianificazione patrimoniale. Uno dei principali ostacoli alla diffusione dei trust in Italia è derivato dal pregiudizio che tradizionalmente ha accompagnato tale strumento in contribuenti preoccupati dei possibili interventi del Fisco. Questo pregiudizio – forse provocato dall’utilizzo distorto ne è stato fatto in passato — pare oggi non trovare più alcuna ragion d’essere. Innanzitutto, il Fisco dà chiarezza giuridica all’organismo, non solo fornendo una sua efficace definizione dei trust, pienamente validi ed efficaci grazie alla Convenzione dell’Aia, in vigore in Italia dal 1992, ma dando evidenza alla possibilità di un trust di qualificarsi come «discrezionale» o «autodichiarato» e volto a perseguire leciti utilizzi quali, ad esempio sempre citando la circolare, il «trust di scopo», il «trust familiare», il trust «Dopo di Noi», il «trust di garanzia» o il «trust liquidatorio».

Che cosa cambia

In ambito fiscale, viene delineato sia il «trust commerciale» che quello «non commerciale», confermandone la soggettività all’Ires. Nel campo dell’imposizione indiretta, il Fisco abbandona il prelievo «in entrata», confermando che l’atto di disposizione dei beni in trust sia soggetto all’imposta di registro in misura fissa. Secondo le regole del Testo Unico sulla successione l’imposta è ora «in uscita». In questa sede, il Fisco chiarisce come occorra guardare alla «attribuzione stabile», che si verifica all’atto di attribuzione dei beni dal trustee al beneficiario, con atto formale o meno. Occorrerà dunque indagare la struttura giuridica e fattuale del trust, per poter identificare correttamente il momento impositivo, nonché se siano individuati o individuabili beneficiari titolari di beni o diritti in modo pieno ed esigibile, non subordinati a discrezionalità di trustee o disponente.

Successioni e sostituzione dei trustee

Il Fisco conferma che contano i rapporti sussistenti tra disponente e beneficiari al momento dell’atto di disposizione per l’applicazione delle franchigie e delle aliquote dell’imposta sulle successioni. Sarà assoggettato ad imposta fissa il trust con cui un padre disponga un immobile in trust, prevedendosi poi il 4%, con franchigia di 1 milione ove disponibile, al momento della successiva attribuzione stabile. Parimenti si dovrà guardare all’eventuale rapporto di parentela o affinità anche per tutte le agevolazioni disponibili, secondo le ordinarie regole tributarie (come, ad esempio, l’abbattimento della base imponibile quando passi a discendenti il controllo di partecipazioni societarie di capitali). La circolare chiarisce anche alcuni temi chiave quali, ad esempio, la sorte delle imposte versate in entrata negli anni precedenti, la sostituzione dei trustee, confermando come quest’ultima ipotesi non qualifichi i presupposti impositivi, o il monitoraggio fiscale per i beni detenuti all’estero e il conseguente pagamento di Ivie ed Ivafe. Ampio spazio è dato a temi particolarmente importanti come le attribuzioni a beneficiari «senza formalità», con i conseguenti effetti fiscali applicabili alle liberalità indirette.

Le novità sulle imposte dirette

Sul piano delle imposte dirette il Fisco fornisce linee guida che fanno chiarezza interpretativa, sia in ambito domestico che internazionale. In quest’ultimo caso guardando anche e soprattutto al tema dei beneficiari residenti in Italia di trust internazionali. Non mancano alcune posizioni innovative. La circolare sottolinea come i trust commerciali determino sempre imponibile Ires, mentre i trust non commerciali, pur applicando l’aliquota Ires, dovranno determinare il reddito imponibile secondo le categorie dei soggetti Irpef. La circolare conferma la qualificazione di trust non residenti «paradisiaci», allorquando l’imposizione sia inferiore alla metà di quella che sarebbe applicabile in Italia. Si conferma la linea interpretativa per cui appare opportuno contabilizzare in modo distinto il patrimonio dei trust e i redditi da esso derivanti, per altro con implicazioni che si riverberano anche ai fini dell’imposizione indiretta. Il quadro che esce dalla circolare consentirà agli operatori di guardare con rinnovata attenzione ai trust, strumenti duttili che sovente consentono di risolvere efficacemente problemi nel campo della gestione patrimoniale, della governance delle famiglie imprenditoriali, nonché nella preservazione dei beni, anche multi generazionale. Nel pieno rispetto delle regole tributarie. (Fonte)

About Mario Ferraioli 4038 Articles
MARIO FERRAIOLI - Nel '94 fondo lo STUDIO ALBATROS, informatico e consulente aziendale sono autore di un software gestionale per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri sviluppato in Intelligenza Artificiale.